lunedì 28 marzo 2011

mia cara alessia

c'era qualche strafalcione alcuni li ho corretti altri lo faccio domani cmq, sei stata brava a prendere tutti sti appunti, poi metto qua' la legge sul federalismo e i controlli che mancano all'appello.
sui contratti c'e' tanto da dire ma credo che non sono in programma, mi pare, fammelo sapere, buona notte.
poi nell'altro blog metto invece quelli didiritto sindacale che ho fatto io con la telecamera web, una faticaccia.

APPUNTI DI CONTABILITA' PUBBLICA TRATTI DAL LIBRO DI TESTO E DALLE LEZIONI REGISTRATE

 APPUNTI ADATTATI TRATTI DALLE REGISTRAZIONI DELLE LEZIONI- MANCANO ALCUNI ARGOMENTI : I CONTRATTI PUBBLICI- IL FEDERALISMO FISCALE- LA CORTE DEI CONTI E LE TESORERIE - ALCUNI ORGANI E SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA CONTABILITA' PUBBLICA, MA OFFRE UN QUADRO ABBASTANZA COMPLETO DELLA PARTE PIU' IMPORTANTE RELATIVA ALLE FONTI, AL CICLO DELLA SPESA E ENTRATA E AL BILANCIO, COMPRESE LE TEORIE SULLA COMPILAZIONE DELLO STESSO- E IL BILANCIO UE- miei cari giovani colleghi, meglio che niente.
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La prima regolamentazione della contabilità pubblica e del bilancio in particolare possiamo trovarla nella nostra Costituzione all’art. 81. Si compone di 4 commi, i primi 3 riguardano il bilancio il 4° fa invece riferimento a tutte le leggi si spesa.

ART. 81COST. 1°comma: “Le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal governo”.

In questo 1°comma si evidenziano 2 poteri dello stato: da un lato il potere esecutivo, ossia il potere e l’obbligo di presentare annualmente una bozza di bilancio al Parlamento (quindi il governo propone); dall’altro lato c’è il potere legislativo cioè una volta presentato il disegno di legge al parlamento, questo lo esamina e lo approva con una legge di autorizzazione. Se il parlamento non autorizza, con una legge, il bilancio non entra in vigore e quindi il potere esecutivo non può operare. Inoltre il governo ogni anno è tenuto a presentare il rendiconto ed il parlamento ad approvarlo. Ciò vuol dire che il potere legislativo vuole il controllo sull’esecutivo.

2° comma: “ L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi”.

L’esercizio provvisorio del bilancio è un istituto che si realizza nel caso in cui il parlamento entro il 31 dicembre non riesca ad approvare il bilancio. Se questo istituto non fosse stato previsto il governo a partire al 1 gennaio sarebbe paralizzato quindi non potrebbe operare. Nel momento in cui non si realizzi questo accordo tra governo e parlamento entro la data fissata il parlamento concede l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a 4 mesi, quindi una volta passato il 30 aprile il governo dovrà dimettersi. È il parlamento che decide quanto tempo concedere al governo sempre nel rispetto del limite di 4 mesi. L’esercizio non scatta in automatico è necessaria una legge di autorizzazione.
 Il governo durante l’esercizio provvisorio opera in termini di dodicesimi di capitoli di spesa e non di entrata perché lo stato vuole soldi, per cui non ha senso limitare le entrate. Ogni spesa è localizzata in un capitolo. Questi dodicesimi di capitoli di spesa vanno presi dal disegno di legge di bilancio non ancora approvato, ma se poi nell’approvazione vengono ridotte le spese il governo si troverà a dover spendere meno nei mesi restanti dopo l’approvazione.








3°comma: “ Con la legge di approvazione di bilancio non si possono introdurre ne nuovi tributi ne maggiori spese”.

La finalità di questo comma è quella di rinviare la modifica delle entrate e delle spese ad una normativa diversa rispetto alla legge di bilancio. Le nuove o maggiore entrate si possono introdurre con delle leggi completamente separate e proprio per questo si dice che il bilancio è un bilancio rigido. La legge di bilancio non può introdurre ne nuovi tributi ne maggiore spese, perché la legge di bilancio per sua natura è definita una legge in senso formale quindi non può modificare rapporti patrimoniali preesistenti. Infatti per apportare modifiche occorrono altri leggi, ossia leggi in senso sostanziale come la legge finanziaria.

4°comma: “ Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”

Questo comma si riferisce alla copertura finanziaria. Quando il Governo decide di effettuare una spesa questa deve avere una propria copertura finanziaria. Per controllare la copertura finanziaria il compito è stato riservato al Presidente della Repubblica. La norma inoltre parla di mezzi, questi si distinguono in:

Mezzi Interni:
- soldi non impiegati da una precedente spesa;
- fondi globali che sono fondi accantonati per leggi in corso di approvazione, se non vengono approvate questi fondi vengono usate per nuove spese.

Mezzi Esterni:
- introduzioni di nuovi tributi;
- aumento delle aliquote;
- allargamento della base imponibile;
- prima anche il debito pubblico era considerato come mezzo esterno per far fronte a queste spese oggi invece no.











LEGGE CURTI 62/1964

Questa legge a introdotto 3 novità:
  1. la prima novità è quella di far coincidere l’anno solare con l’anno finanziario. Ciò comporta che il bilancio dello stato venga considerato dal 1 gennaio al 31 dicembre, mentre prima andava dal 1 maggio al 30 aprile.
  2. la seconda novità, la più rilevante, è quella che riguarda la classificazione economica – funzionale della spesa pubblica. Prima del ’64 vigeva una classificazione patrimoniale – aziendalistica. La classificazione economica è quella che distingue le spese in: spese correnti che sono quelle che esauriscono i propri effetti nell’anno in cui sono sostenute, inoltre le spese correnti non aumenta il PIL, ad es. spese degli stipendi dei lavoratori dipendenti statali; spese in conto capitale sono invece spese per investimenti, sono quindi produttive di ricchezza è una spesa fatta oggi che darà una ricchezza futura, inoltre fanno aumentare il PIL. Mentre per quanto riguarda la classificazione funzionale della spesa, sta ad indicare che una spesa va fatta per raggiungere un obbiettivo. Quindi la classificazione funzionale tende a far si che la spesa abbia una sua precisa destinazione.
  3. la terza novità è il principio dell’unicità del bilancio cioè ha disposto in un unico disegno di legge tutti gli stati di previsione sia di entrata che di spesa. Queste vanno classificate voce per voce seconda del numero dei ministeri, mentre le entrate grazie alla legge convergono in unica voce di “entrata pubblica”.


LEGGE STAMMATI 468/1978

Ha introdotto 3 novità:
  1. la prima novità ha fatto si che il bilancio dello stato italiano diventasse un bilancio misto cioè bilancio di competenza e di cassa al tempo stesso, mentre prima del ’78 era un bilancio solo di competenza.
  2. la seconda novità fu l’introduzione della legge finanziaria che è un documento che serve ad integrare e completare gli obiettivi e i contenuti del bilancio dello stato. Si è detto più volte che la legge finanziaria serviva ad aggirare il 3° comma dell’art. 81, ma ciò non è esatto perché altrimenti sarebbe una legge incostituzionale, su di essa non è mai stata sollevata questione di legittimità costituzionale. È stata introdotto per 2 ordini di ragioni: come prima cosa di avere un quadro complessivo dell’economia del paese, seconda cosa completare gli obiettivi previsti dal bilancio con una legge sostanziale per integrare cose che una legge formale non poteva fare. Il motivo perché si è sostenuti che la legge finanziaria fosse stata adotta per aggirare il 3° comma dell’art. 81 è perché per 10 anni si è fatto un uso spregiudicato e sbagliato tanto che veniva definita dalla Corte dei Conti una legge omnibus cioè in senso dispregiativo perché la legge omnibus è una legge che contiene una serie infinita di cose che non hanno connessione fra di loro.
  3. la terza novità è il bilancio pluriennale, questo bilancio prendeva in considerazione un arco tempo superiore all’anno finanziario, cioè è un bilancio di programmazione. È previsto per una durata che va da 3 a 5 anni, in Italia si programma per 3 anni. Col bilancio pluriennale ci programmano fatti che si realizzano in un periodo successivo, esso prevede i fatti che dovranno accadere in futuro. Inoltre questo documento realizza il principio della scorrevolezza che consiste nel fatto che il governo recepisce il primo anno del bilancio pluriennale e nella programmazione ne mette un altro in coda.


LEGGE 362/1988

Questa legge ha introdotto il documento di programmazione economico finanziaria (DPEF), ha rivisto la legge finanziaria togliendo tutti quegli elementi che l’avevano resa nel decennio una legge non perfetta e ha poi fissato i termini precisi per la presentazione dei documenti essenziali in tema di bilancio.
LEGGE 241/1990
Questa legge è fondamentale perché ha introdotto 3 criteri basilari in riferimento della spesa pubblica. Questa legge stabilisce che l’azione amministrativa si ispira a 3 principi: efficienza, efficacia e economicità. Ma questi criteri vanno collegati con al gestione della cosa pubblica. Per gestione della cosa pubblica intendiamo tutto quel complesso di operazioni simultanee e successive che qualunque ente pubblico pone in essere per il raggiungimento dei propri obiettivi. Si possono distinguere 4 tipi di gestione:
  1. Gestione Finanziaria: è quella gestione caratterizzata dall’attività dell’ente per la provvista del capitale e per il successivo impiego.
  2. Gestione Monetaria: si prendono in considerazione gli effettivi movimenti del denaro cioè l’entrate e le spese.
  3. Gestione Economica: prende in considerazione 2 voci: i costi e i ricavi.
  4. Gestione Patrimoniale: prende in considerazione il solo patrimonio dell’ente.
Questi 3 criteri sono:
Efficacia: si può definire come l’idoneità della gestione a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, l’efficacia può essere: interna fa riferimento agli obiettivi che l’ente intende raggiungere; esterna riguarda le aspettative di chi deve ricevere questo servizio.
Efficienza: è un rapporto che si viene a creare tra i beni e i sevizi prodotti e i fattori che sono stati impiegati nella produzione.
Economicità: è un rapporto che si viene a creare tra le risorse che sono state impiegate per la realizzazione di quel bene o servizio e i risultati che si sono ottenuti. Si arriva all’economicità quando per il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano mezzi meno costosi. Ciò non significa spendere meno, ma spendere meglio il denaro pubblico. Quando un progetto di realizza occorre che dia il massimo beneficio, minimizzando i costi, per ottenere il massimo vantaggio (analisi costi-benefici).


LEGGE CIAMPI 94/1997

Questa legge ha creato le unità previsionali di base. Prima di questa legge il parlamento autorizzava il governo all’esecuzione del bilancio solo dopo l’approvazione di ogni singolo capitolo di spesa e di ogni singolo capitolo di entrata. Quindi ogni singolo capitolo di entrata e di spesa era inserita in un capitolo e il parlamento autorizzava capitolo per capitolo. Una simile lettura del bilancio comportava una complicanza infinita. Per facilitare il tutto si introdussero appunto le unità previsionali di base cioè ogni unità raggruppa spese ed entrate omogenee, classificandole in base alla natura e alla destinazione economica di ogni entrata e di ogni spesa. Inoltre con la legge Ciampi distingue il potere politico dal potere economico. La responsabilità politica rimane al ministro, mentre la responsabilità operativa la responsabilità operativa deve essere completamente al di fuori di quella politica, cioè la gestione materiale delle somme non deve più rimanere nelle mani del politico ma di un soggetto assolutamente terzo il c.d. Burocrate il quale non è però un dipendente dello stato ma viene scelto per collaborare col ministro. Le unità previsionali di base sono definite come l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. Per ogni unità previsionale di base devono indicare 3 elementi:
l’ammontare dei residui attivi e passivi nel bilancio precedente;
l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e l’ammontare delle spese che si prevede di impegnare nell’anno in cui il bilancio si riferisce;
l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l’ammontare delle spese che si prevede di pagare sempre nell’anno in cui il bilancio si riferisce. Le unità previsionale di base si trovano in ogni ministero, ma non sempre perché poteva accadere che un ministero si occupasse insieme ad un altro ministero delle stesse finalità con un unico centro di responsabilità.


ART. 28COST.: i dipendenti dello Stato ed i funzionari sono responsabili degli atti che compiono in violazione della legge.

ART. 41COST.: l’iniziativa economica privata è libera, ma non può mai svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

ART. 75COST.: contro le leggi tributarie non è ammesso referendum.

ART. 111COST.: i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Cioè qualora l’amministrazione finanziaria chieda un prelievo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente occorre che nell’atto in cui contesta al cittadino una maggiore ricchezza dia motivazione di tale richiesta.



BILANCIO DELLO STATO

Il bilancia a 3 caratteri fondamentali:
  1. documento politico di autorizzazione e di successivo controllo del parlamento sul potere esecutivo: il parlamento autorizza un bilancio di previsione, ma a fine anno vuole conto e soddisfazione dell’operato del governo. Il parlamento quindi ha una duplice funzione, autorizza il governo ma a fine anno vuole sapere se la politica proposta dal governo è stata realizzata.
  2. un documento contabile: in base al quale lo stato porta avanti la sua gestione. In linea di principio, tutto il contenuto del bilancio approvato in via preventiva dal parlamento deve essere realizzato per come indicato nel bilancio. Attraverso questo documento, il governo conduce in maniera ordinata la propria gestione.
  3. amministrazione pubblica dello Stato: questo documento contiene sia il compito del governo, sia i compiti degli enti pubblici, correlati al governo. Alla fine è il bilancio che regola tutta l’attività finanziaria.
Il bilancio è un documento giuridico contabile che contiene le indicazioni di entrate e di spese dello Stato relativo ad un anno. Il bilancio rappresenta i fatti di gestione che sono fatti previsionali che riguardano periodi determinati che di norma coincidono con i 12 mesi dell’anno finanziario. Il concetto di gestione è l’insieme delle operazioni economiche finanziarie coordinate fra di loro, poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La gestione si svolge attraverso 4 fasi:
  • acquisizione e reperimento dei mezzi finanziari;
  • impiego di questi mezzi per l’equilibrio dei fattori della produzione;
  • processo tecnico di produzione;
  • cessioni di beni o servizi prodotti.

Proprio in conseguenza del fatto che tutte queste operazioni devono essere coordinate e collegate tra loro, questi atti di gestione prendono il nome di atti amministrativi e non possono essere considerati autonomamente perché si parla di unitarietà della gestione.
Il periodo di gestione prende in considerazione 12 mesi, questo viene chiamato anno finanziario cioè l’intervallo di tempo entro il quale si svolge un determinato ciclo di gestione. È in questo arco di tempo che viene ripartita l’attività dell’ente pubblico. Questo concetto si distingue da un altro concetto quello di esercizio finanziario che è un concetto economico-giuridico che riguarda il complesso degli atti di gestione dallo Stato, nell’anno preso in considerazione. Quindi con l’esercizio finanziario cogliamo l’effettiva movimentazione delle entrate e delle spese.
VARI TIPI DI BILANCIO

Con riferimento al momento in cui questi bilanci vengo redatti distinguiamo:
Bilancio preventivo: formulato prima dell’inizio della gestione. Rappresenta i dati che si presume si possano realizzare in un arco di tempo determinato. I dati conclusivi non rispondono mai a quelli previsti. Le previsioni possono essere di 2 tipi: generali e parziali. Sono previsioni generali se il documento riguarda tutte le operazioni di gestione; sono parziali se fanno riferimento a specifiche o determinate operazioni, non a tutti i documenti in esso contenuti. Il bilancio dello Stato Italiano è stato sempre un bilancio di previsione.
Bilanci consuntivi, che sono chiamati anche o conti consuntivi o rendiconto sono quelli che vengono formulati alla fine del periodo di gestione, cioè quanto i fatti finanziari si sono completamente esauriti. Possiamo dire che la finalità del conto consuntivo è quello di dimostrare i risultati della propria gestione. Quindi il bilancio consuntivo si riferisce ad un esercizio finanziario già compiuto.

Relativamente al tempo al quale si riferiscono i bilanci si distinguono in:
Bilancio annuale, prende in considerazione un ciclo annuale di gestione
Bilancio pluriennale, sono di solito di programmazione e prende in considerazione cicli economici di diversi anni (da 3 a 5 anni in Italia è 3 anni).

Con riferimento al contenuto distinguiamo in:
Bilancio finanziario: fanno riferimento ai movimenti monetari cioè entrate e spese in denaro. Questi movimenti comportano 2 conseguenze: accrescimento del patrimonio monetario attraverso le entrate; diminuzione di denaro attraverso le spese.
Bilancio economico: oltre alla movimentazione di denaro si prendono in considerazione altri fatti gestionali.

Con riferimento al momento al quale si riferiscono le previsioni distinguiamo in:
Bilancio di competenza: prevede le entrate e le spese nelle fasi iniziali cioè rispettivamente accertamento e impegno.
Bilancio di cassa: prevede le entrate nella fase della riscossione o versamento e le spese nella fase del pagamento. Queste sono le fasi finali dell’entrata e della spesa.
Bilancio misto: prevede sia l’utilizzo del sistema della cassa che della competenza. A seguito della legge 468/78 il bilancio dello Stato italiano è stato un bilancio misto fino al 2009, quando con l’entrata in vigore della legge 196/2009 si decise che il bilancio dovrà essere solo di cassa, questo nell’art. di 3 anni.

Il bilancio dello Stato Italiano è: preventivo, misto, annuale, finanziario.




I principi giuridici che regolano il bilancio sono:
- Annualità: trova la sua fonte nel 1°comma dell’art. 81 che impone l’annualità dell’approvazione da parte delle camere dei bilanci preventivi e del conto consuntivo presentati dal governo.
- Integrità: trova la sua fonte nell’art. 5 legge 468/78. Tutte le entrate e tutte le spese non possono essere integrate tra di loro. Quindi sia le entrate sia le spese nel bilancio vanno scritte al lordo, questo per avere un quadro generale.
- Universalità: deriva dall’art. 25 legge 559/1993. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere inserite nel bilancio nessuna esclusa. Questo stesso art. evidenzia un altro principio l’unicità del bilancio. Questa consiste nel fatto che tutte le entrate sono una massa inscindibile. Queste entrate si fanno convergere tutte in un’unica voce, quella di entrata. La spese, invece, devono essere dettagliate per individuare la responsabilità di chi propone quella spesa.

Principi elaborati dalla dottrina sono:

- Veridicità: i dati riportati nel bilancio sia per le entrate che per le spese devono essere vicini alla realtà. Il bilancio dovrebbe rispettare le reali condizioni finanziarie dello Stato. Una parte della dottrina tende ad assimilare la veridicità all’attendibilità. Questa è una visione non realistica, perché un fatto è veridico se è reale, l’attendibilità significa che non sempre è vero ciò che si dice. Un bilancio deve rispondere al vero. L’esperienza dell’unione europea non è un’esperienza esaltante perché spesso i bilanci che gli stati presentano alla comunità europea sono bilanci falsi perché alterando i dati la comunità europea da i soldi.
- Chiarezza: il bilancio dovrebbe essere fatto in maniera tale da consentire al cittadino comune di poterlo leggere e capire, quindi sarebbe auspicabile che il bilancio sia accompagnato da schemi riassuntivi per facilitare la comprensione. Il principio della chiarezza dovrebbe rafforzare il principio della veridicità perché se è chiaro il bilancio il cittadino si accorge se esso è o no vero.
- Specificazione: le entrate e le spese devono essere indicate nel bilancio nel loro complesso, specificandoli secondo natura, causa ed effetti.
- Pubblicità: il bilancio deve essere portato ha conoscenza di tutti i cittadini. Viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- Pareggio: prima si era convinti che il bilancio in pareggio era sintomo di buona economia e di conseguenza un bilancio in perdita era sintomo di un economia non sana, in realtà non è così perché non sempre un bilancio in perdita indica un’economia disastrosa, bisogna vedere quali sono i motivi per cui quel bilancio chiude in perdita. Se l’indebitamente proviene per coprire spese correnti questo debito ha una produttività nulla; se viceversa lo Stato si indebito per realizzare un investimento (spese in conto capitale) allora non si tratta di un bilancio negativo, perché con la odierna avremmo rendite negli esercizi successivi, cioè quando l’investimento comincerà a produrre i sui effetti. In conclusione se lo Stato si indebita per coprire spese correnti si avrà un debito pubblico patologico; se lo Stato si indebita per coprire spese in conto capitale sarà simbolo di buona economia. Nello stato italiano, ad oggi non c’è l’obbligo che il bilancio chiede in pareggio, anche se il bilancio chiudesse in perdita non succede nulla. Ma dal 2003 bisogna chiudere tutti i bilanci in pareggio.



LE FASI DELL’ENTRATA E LE FASI DELLA SPESA.

L’entrata è definita dall’art. 219 del registro di contabilità. Per entrata si intendono tutti i redditi, i proventi, i crediti di qualsiasi natura che lo stato ha il diritto di esigere in virtù di leggi, di decreti, di regolamenti o di qualunque altro titolo.
Le fasi dell’entrata sono 3:
  1. Accertamento: è caratterizzato dal fatto che in questa fase sorge un’obbligazione
da parte del contribuente, un’obbligazione pecuniaria attiva nel senso che lo stato riscuote da soggetti terzi. L’entrata è accertata quando lo stato verifica:
le ragioni del credito dello stato, cioè qual è il titolo che a allo stato la legittimità di pretendere quelle somme dal contribuente, quindi la legittimazione del titolo;
individuazione del debitore;
iscrivere la somma che ritiene di dovere incassare.
L’accertamento si realizza in 3 modi:
mediante i ruoli: il ruolo è un elenco di nominativi di tutti i contribuenti in cui vengono indicati per ogni singolo contribuente le generalità, il periodo d’imposta, la base imponibile, l’imposta dovuta e gli eventuali interessi o pene pecuniarie. Il ruolo è una forma patologica di riscossione, nel senso che deve essere usato con extrema ratio quando la riscossione non può avvenire in maniera diversa. La caratteristica del ruolo è che un titolo esecutivo il che significa che il mancato pagamento da parte del contribuente delle somme iscritte, legittima lo Stato ad operare l’esecuzione forzata. La caratteristica principale del ruolo è che una volta emesso, esso oltre a diventare titolo esecutivo ha la caratteristica di diventare da atto plurimo, riferito ad una molteplicità di soggetti, ad atto singolo nel senso che il ruolo viene inviato al concessionario del servizio della riscossione il quale trasforma il ruolo in cartella di pagamento anche detta cartella esattoriale.
mediante liste di carico: previste unicamente alle entrate derivanti da affitti, da censi e da canoni. Queste sono le liste ricognitive di crediti, in sostanza lo stato nel momento in cui deve riscuotere per affitti, censi e canoni, stila delle liste attraverso un intervento del demanio che gli fornisce i nominativi dei contribuenti che devono versare delle somme.
mediante appositi registri tenuti dalle ragionerie provinciali: questa modalità riguarda unicamente la riscossione di interessi attivi su titoli; questo tipo di entrata è caratterizzato dal fatto che sono accertabili nel momento in cui si procede alla loro riscossione (per es. i dazi doganali, le tariffe postali).
2. Riscossione: è caratterizzata dal pagamento che il debitore fa della somma di denaro all’agente riscossione, cioè l’agente designato dalla legge, norma o regolamento a riscuotere la somma per conto dello stato. I soggetti riscossori possono essere di 2 tipi: per contratto o per ufficio; se sono per contratto sono estranei all’amministrazione dello stato e per questa attività che il privato o l’ente svolge lo stato paga una certa somma definita agio. L’altra tipologia di riscossore è quella d’ufficio che invece è colui il quale appartiene alla amministrazione dello stato e quindi fa parte dell’ufficio e riceve le somme che il soggetto debitore dovrà versare. Colui il quale riscuote per conto dello stato, sia o non d’ufficio, ha l’obbligo di rilasciare quietanza (ricevuta) dell’avvenuto pagamento. Normalmente si prevede la riscossione in denaro contante, esistono però delle eccezioni in cui lo stato consente in casi particolari che il pagamento non avvenga in denaro ma con mezzi sostitutivi per es. opere d’arte, titoli di stato. Gli agenti della riscossione sono obbligati ogni 2 mesi a comunicare alle proprie amministrazioni l’ammontare delle somme riscosse, ed hanno responsabilità relativamente delle somme da riscuotere, rispondendone in maniera personale.
3. Versamento: si configura come una fase interna perché le somme riscosse vengono versate alla Tesoreria dello Stato, entrando così materialmente nelle casse dello Stato. Esistono 3 forme diverse di versamento:
Versamento diretto: si configura quando il versamento viene effettuato direttamente in Tesoreria, cioè quando il contribuente direttamente versa in Tesoreria le somme dovute allo Stato.
Versamento indiretto: è quello in cui il contribuente da mandato ad un soggetto di riscuotere la somma che questi verserà nelle casse dello Stato. Quindi c’è un intermediario fra il riscossore e il debitore.
Versamento per commutazione o compensazione: si caratterizza per il fatto che il debitore è a sua volta creditore nei confronti dello stato di una determinata somma, ed allora il contribuente anziché andare a riscuotere la somma che lo Stato gli deve, chiede allo stato ci commutare il suo debito, per cui se c’è una differenza a favore del contribuente la somma sarà pagata a questo dallo stato, al contrario sarà il contribuente a versare la somma residua dovuta a favore dello stato.

Il bilancio di competenza si caratterizza per il fatto che le entrate si prevedono nella fase dell’accertamento, si può verificare che nel corso dell’anno finanziario di competenza, quelle somme che sono state iscritte come accertate non vengono riscosse. Tali somme vengono definite residui attivi cioè somme accertate ma non riscosse nell’anno di competenza. Ma non tutte le somme accertate saranno riscosse perché ci sono dei crediti incerti perchè sono crediti controversi giudizialmente cioè sarà il giudice a decidere. Poi vi sono dei crediti di difficile esazione; ed infine crediti che sono riconosciuti assolutamente inesigibili, si pensi al debitore che per non pagare fugge all’estero.




Con riferimento alla voce della spesa è disciplinata dall’art. 221. Per spesa deve intendersi tutte le somme che lo Stato pone in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi che si prefissa. Le fasi della spesa sono 4:
1. Impegno: esso consiste in un atto unilaterale con cui l’amministrazione riconosce di dover fare una spesa, quindi accantono una certa somma e la impiega per destinarla ad una spesa specifica, questa è la copertura finanziaria 3°comma art. 81 Cost. Gli impegni si distinguono in:
impegni legislativi, se viene assunto in base a una legge;
impegni giudiziali, se derivano da una sentenza o da un giudicato;
impegni contrattuali, se derivano da contratto;
impegni amministrativi, se derivano da atti di volontà della pubblica amministrazione.
Occorre che gli impegni di spesa per diventare validi, esecutivi devono essere comunicati alle ragioneria per la registrazione, se l’impegno non è seguito dalla registrazione esso non è valido. Perché venga registrato occorre verificare alcuni elementi come: la legalità cioè che la spesa deve avere il proprio fondamento in una norma di legge in vigore; la regolarità della documentazione quindi che la pratica dell’impegno sia completa; corretta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio, cioè occorre la disponibilità dei fondi nei capitoli di spesa, perché se mancano i fondi la registrazione non può avvenire. Quando si esaminano e si verificano queste condizioni l’ufficio centrale del bilancio provvede alla registrazione cantabile dell’impegno, quindi la registrazione si considera giuridicamente perfezionata. Le somme impegnate per quella spesa rimangono vincolate alla finalità dell’impegno, esse non possono essere utilizzate per un altro obiettivo. Gli impegni possono essere: definitivi se vincolano in maniera definitiva l’amministrazione, provvisori che non vincolano in maniera definitiva l’amministrazione, ma solo per un fatto, perché gli atti sono in una fase di completamento.
2. Liquidazione: attraverso questa fase si individua la persona che vanta il credito e si determina l’ammontare delle somme da pagare. Nel diritto civile la liquidazione assume un significato diverso rispetto al diritto contabile, in diritto civile infatti per liquido si intende il credito il cui ammontare è determinato o determinabile mediante operazione di un mero conteggio matematico; mentre la liquidazione contabile è costituito da una serie di atti attraverso i quali lo stato si dichiara debitore nei confronti di un determinato soggetto. Una spesa potrà essere liquidata solo nel caso in cui sia stata precedentemente impegnata, se la spesa non è impegnata, non potrà mai essere liquidata.
3. Ordinazione o ordinativo: è una fase che si caratterizza per l’emissione da parte dell’amministrazione dell’ordine al tesoriere di pagare al creditore una somma che è stata prima impegnata e poi liquidata. È un ordine interno, scritto, non può essere orale e si concretizza in un documento che si chiama tecnicamente articolo di spesa. L’ordinazione può essere diretta o indiretta. L’ordinazione è diretta quando l’ordinatore principale (il Ministero) ordina direttamente alla tesoreria di pagare quella somma al creditore; mentre l’ordinazione è indiretta quando l’ordinatore principale da ordine ad un ordinatore secondario di dare a sua volta l’ordine al tesoriere di pagare il creditore. L’ordinazione di spesa si può realizzare in 3 modi diversi:
con mandati diretti di pagamento: si indicano direttamente i soggetti da pagare; i mandati possono essere individuali che riguardano un singolo, collettivi che sono quelli che riguardano una molteplicità di soggetti, ad es. stipendi a dipendenti statali;
ordini di accreditamento: aperture di credito che le tesorerie mettono a disposizione di alcuni funzionari delegati ad effettuare delle spese.
ruoli per le spese fisse: normalmente sono quelle che riguardano il pagamento delle pensioni cioè quei pagamenti che hanno scadenza determinata.
4. Pagamento: il pagamento consiste nella materiale conseguenza del denaro da parte del tesoriere della somma di denaro che lo stato deve dietro quietanza dell’avvenuto pagamento e in questo caso si estingue l’obbligazione pecuniaria dello stato. Il pagamento può avvenire in 2 modi, sia mediante accreditamento delle somme presso il conto corrente o conto postale, oppure può essere fatto in denaro liquido. Prima di procedere all’effettivo pagamento è necessario che si accerti la regolarità della spesa, cioè verificare la regolarità degli atti che poi portano alla spesa; qualora si evidenziano degli errori il pagamento non può essere effettuato e il titolo dovrà ritornare indietro presso l’ufficio competente affinché faccia le opportune correzioni. Viceversa, se la documentazione è regolare il tesoriere paga ed il creditore viene soddisfatto dopo avere rilasciato opportuna quietanza.

I residui passivi sono somme che lo stato deve dare al cittadino e che non è riuscito a pagare nell’arco di tempo necessario. I residui passivi relativi alle somme correnti non possono essere più riportate nel bilancio passati 2 anni dal mancato pagamento, mentre i residui passivi relativi alle somme in conto capitale possono essere iscritti in bilancio fino al settimo anno. Decorsi tali termini questi residui scompaiono dal bilancio, cioè lo stato non li prevede più nel bilancio, questo fenomeno viene definito perenzione amministrativa che consiste in un provvedimento amministrativo che elimina dall’elenco dei residui i debito ancora da pagare. La perenzione amministrativa non comporto l’estinzione del debito dello stato per il semplice fatto che il debito non figura più nell’elenco, ma significa che per un fatto contabile,lo stato non ritiene più di doverlo evidenziare. Fino a quando il diritto del soggetto alla riscossione della somma non incorra prescrizione il cittadino-creditore può chiedere allo stato che la somma gli venga data; la prescrizione in diritto tributario rispecchia la prescrizione civile ed è cioè di 10 anni. Ma una volta prescritto il diritto il soggetto comunque non perde il diritto a ricevere le somme, semmai perderà il diritto di sollecitare lo stato per ottenerle. Il soggetto può però rivolgersi al giudice ordinario al fine di ottenere le somme. Il giudice emetterà la sentenza che essendo esecutiva obbliga lo stato a pagare. Lo stato nel momento in cui cancella la voce residui passivi dal bilancio crea dei fondi: fondo per residui perenti che vengono inserite le somme dei residui in conto capitale, mentre il fondo per spese obbligatorie e d’ordine in cui vengono inserite le somme che devono coprire i residui passivi per spese correnti.


ENTRATE PUBBLICHE

Sia lo stato che gli enti pubblici per ottenere degli obbiettivi prefissati devono disporre dei mezzi finanziari e devono fronteggiare i costi diretti a realizzare i beni e servizi di pubblica utilità. Questi mezzi sono le entrate pubbliche con cui si fronteggia la questa pubblica. Entrate e spese sono 2 momenti diversi, che sono espressi in valore di segno opposto ma appartengono alla stesa attività finanziaria.

Secondo una classificazione giuridica delle entrate distinguiamo:
Entrate di diritto pubblico: sono quelle che lo stato esercitando il proprio potere di imperio impone ai cittadini il pagamento di determinate somme e devono essere sempre previste da una legge;
Entrate di diritto privato: nascono da un rapporto di natura provata che si instaura tra stato e il singolo cittadino, non c’è l’esercizio di imperio dello stato.

Secondo una classificazione economica delle entrate distinguiamo:
Entrate originarie: provengono dalla gestione diretta delle risorse da parte dell’ente pubblico, quindi i redditi provenienti dagli immobili dello Stato;
Entrate derivate: sono quelle che derivano dal potere coercitivo dello stato. Queste a sua volta possono essere tributarie che derivano dai tributi, ed extra-tributarie che sono tutte le altre.

Il tributo è il prelievo coattivo di ricchezza operato dallo stato o da altro ente pubblico per il soddisfacimento di bisogni pubblici.

I tributi di distinguono in:
Tassa: prelievo coattivo di ricchezza per il soddisfacimento di bisogni pubblici a utilità divisibile prestati su domanda.
Contributi: figura intermedia fra tassa e imposta, infatti il contributo è un tributo destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibile, bisogni da soddisfare attraverso servizi non prestati su domante. È collegato a un vantaggio economico derivante da un soggetto che utilizza un bene come ad es. i contributi consortivi, pensiamo ai dei proprietari terrieri agricoli che costituisco un consorzio che ha la funzione di migliorare il rendimento dei terreni attraverso la realizzazione di opere di interesse comune, per esempio la realizzazione di viottoli per consentire ai proprietari di raggiungere il terreno con i mezzi meccanici. Allora i proprietari terrieri devono pagare i c.d. contributi di miglioria cioè contributi destinati a fornire dei servizi che saranno necessari a fornire dei servizi dei proprietari limitrofi di quella zona. Sono contributi e non tassa perché il contributo è obbligatorio e il proprietario del terreno non può sottrarsi al pagamento, neppure il proprietario che non usufruisce del servizio, solo per il fatto che il suo terreno ricade in un circondario. Versati a fronte del sono contributi di miglioria che tendono ad aumentare e a migliorare il terreno di coloro che ricadono il quel terminato circondario.
Imposta: prelievo di ricchezza per far fronte al soddisfacimento di bisogni pubblici di utilità indivisibili o di quelli divisibili per la loro parte indivisibile.

Distinzione tra prezzo e imposta

Il prezzo è il corrispettivo che un soggetto è disposto a pagare pur di ricevere un bene o un servizio, ad es. il biglietto amat. I prezzi possono essere:
- prezzi politici: sono sempre inferiore al costo di produzione, quindi lo stato fa pagare meno di quanto spende, questo perché è un servizio fondamentale per cui lo stato si accolla una parte della spesa;
- prezzi pubblici: sono quelli che lo stato ha speso per realizzare ed offrire quel servizio, quindi se lo stato a spesa 100 chiederà al cittadino 100.
L’imposta derivano dal potere coercitivo, ha natura obbligatoria quindi il cittadino non può sottrarsi.

Entrate extra-tributarie: quella di maggiore rilevanza è il debito pubblico. Il debito pubblico in Italia è elevatissimo, è più del 110% rispetto al PIL. Il debito pubblico è l’indebitamento dello stato, il quale chiede al cittadino risparmiatore di prestarle delle somme per fare degli investimenti, naturalmente lo stato deve restituire le somme con la corresponsione degli interessi. Abbiamo 2 tipi di debito.
  • debito interno: lo stato si indebita con cittadini italiani;
  • debito estero: lo stato di indebita con gli Stati esteri.
La differenza è che con il debito interno la somma più gli interessi normalmente vengono rinvestite in Italia, invece con il debito estero non è detto che vengono investiti nel territorio.
Il debito fluttuante…………………

Le entrate figurative sono entrate fittizie perché in realtà sono risparmi di spesa cioè non entrano soldi allo stato ma si risparmia una spesa, un es. potrebbe essere le caserme militari.

Non tutti i cittadini pagano il tributo, a questo punto distinguiamo:
- Evasione consiste nel creare materia imponibile ma il soggetto si sottrae con dolo al pagamento del tributo;
- Elusione consiste invece nel non creare materia imponibile o ridurla per non pagare il tributo.

Classificazione contabile: fa riferimento al bilancio dello stato art. 25, 1°comma della legge 196/2009. dal 1° gennaio 2009, le entrate dello stato sono ripartite in 5 sezioni.
1. TITOLO: a seconda che siano di natura tributaria, extra tributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
2. RICORRENTI e NON RICORRENTI, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
3. TIPOLIGIE, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
4. CATEGORIE, secondo la natura dei cespiti;5. CAPITOLI, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

LA SPESA PUBBLICA
Per spesa pubblica si intende le erogazione di beni economici che sono autorizzati per legge che lo stato o gli altri enti pubblici effettuano per la produzione di beni o servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni pubblici. I fini che la spesa pubblica intende realizzare sono:
  • la creazione di beni e di servizi essenziali per la comunità;
  • stabilizzazione e sviluppo del reddito dei singoli cittadini o delle imprese;
  • redistribuzione più equa del reddito per migliorare il benessere collettivo.
I presupposti della spesa pubblica sono:
- la generalità del bisogno, nel senso che essa è tendenzialmente portata a soddisfare un bisogno quanto più generalizzato possibile, non è mai diretta al singolo;
- la convenienza e l’opportunità della spesa rapportata alla disposizione di mezzi di cui dispone lo stato o gli enti pubblici che debbano erogare;
- deve esserci una proporzione tra la spesa sostenuta ed il servizio che viene offerto ai cittadini.
La spesa può essere utilizzata anche per trasferimenti dal potere centra ai poteri locali, enti locali o enti previdenziali. Quindi può servire per aiutare persone o imprese che si trovano in difficoltà. Oggi a causa del decentramento ha fatto ridurre i trasferimenti. I trasferimenti possono distinguersi in :
Trasferimenti vincolanti: colui che riceve la somma deve utilizzarla per quel fine prestabilito (nel lato delle entrate corrispondono all’imposta di scopo). Tipico esempio di trasferimento vincolato si aveva quando lo Stato dava degli incentivi a chi investiva nel meridione. Lo stato infatti ha previsto la Cassa del mezzogiorno che però ha fallito il duo obiettivo, infatti è stata chiusa.
Trasferimenti liberi: le somme possono essere utilizzate dal soggetto che le riceve nel modo che ritiene più opportuno.


Scopi della spesa pubblica sono:
a. scopo produttivo: quando sono volte a migliorare la capacità produttiva sia delle imprese che dei singoli privati;
b. scopo pseudo produttivo: volto ad agevolare imprese generalmente produttive ma momentaneamente in difficoltà;
c. scopo sociale: si pensi ad es. alle somme erogate per la cassa integrazione e guadagni, volta ad aiutare chi non svolge la propria attività di lavoro per un certo periodo.
Classificazione della spesa pubblica secondo il regime giuridico:
Spese fisse: sono sempre presenti nel bilancio e devono essere pagati a scadenza determinata. All’amministrazione non viene riconosciuta alcuna discrezionalità perché sono fissati dalla legge. Per cui se si dovesse fare uno stazionamento superiore a quello che è l’effettivo bisogno, questo surplus non autorizza le amministrazioni ad erogare la spesa perché sono spese fisse per cui l’ammontare è predeterminato.
Spese variabili: sono quelle ce vengono erogate dall’amministrazione finanziaria entro i limiti stabiliti dalla legge. La legge non li fissa in maniera precisa ma da la discrezionalità all’amministrazione di poterle erogare in maniera diversa. Si può quindi realizzare una variabilità entro i limiti stabiliti dalla legge. La spesa non è esattamente predeterminata.
Spese obbligatorie: sono quelle riguardano la struttura organizzativa dello Stato. Se questo capitolo di spesa è insufficiente, per far si che la macchina dello Stato funzioni perfettamente, il Ministro dell’economia può integrare con delle somme ulteriori attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
Spese d’ordine: sono quelle spese che devono essere erogate per l’accertamento e la riscossione delle entrate.
Spese causali: sono spese di natura accidentale che non possono essere catalogate in altri capitoli.
Spese impreviste: sono quelle che non si potevano prevedersi in maniera adeguata nel momento in cui si è presentato e si è discusso il bilancio. Per queste spese c’è un fondo, fondo per le spese impreviste.
Spese ripartite e pluriennali: spese che devono essere ripartite in più anni. Nel bilancio si scrive solo la parte relativa all’anno di competenza, mentre la parte restante verrà inserita nei bilanci successivi a seconda del periodo di questa ripartizione della spesa.
Spese a pagamento differito: significa che si effettueranno delle opere, il cui pagamento verrà effettuato in un periodo successivo alla loro realizzazione.

La classificazione economica- funzionale distingue le spese in:
Spese correnti;
Spese in conto capitale.
La classificazione più importante è quella funzionale, cioè cerca di vedere quali sono i risultati che si vogliono raggiungere con quella spesa da effettuare e quindi se ha una finalità rilevante alla collettività, in quanto ha un obiettivo produttivo allora quella spesa diventerà una spesa utile da fare. Quando diciamo classificazione funzionale facciamo riferimento ai programmi che quell’ente vuole realizzare.
Questa classificazione economica-funzionale ha avuto una vita lunga perché è entrata in vigore nel 1964 con la legge Curti però si è conclusa il 31/12/2009 con la legge 196/2009. In tema di spesa si è avuto un cambiamento radicale per capire meglio come il Parlamento può realizzare queste spese. Oggi la classificazione della spesa riguarda:
Missioni: sono gli obiettivi strategici che il governo sim propone di realizzare attraverso la spesa pubblica. Le missioni sono una vera e propria rappresentazione è politica, nel senso che attraverso l’individuazione di obiettivi strategici siamo in grado di capire meglio come lo Stato compone il suo bilancio cioè se attraverso le missioni indichiamo gli obiettivi che attraverso la spesa pubblica si voglio perseguire, siamo in grado di quantificare la spesa pubblica e vedere come essa viene utilizzata dal governo. L’insieme delle somme stanziate dal governo sono racchiuse in un numero limitatori finalità strategiche; sono 34 le missioni individuate dal legislatore quindi tutte le spese pubbliche devono essere racchiuse in queste 3 missioni. Queste missioni vanno realizzate e perseguite indipendentemente dall’azione politica, cioè non devono essere realizzate necessariamente dal governo in caricala, perché essendo già state predeterminate, i governi che si succederanno da ora in poi dovranno seguire questi tipi di missioni. Le funzioni dello stato non si limita solo allo svolgimento delle missioni fondamentali come l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico ecc, ma riguardano in questo caso i 3 obiettivi della finanza pubblica: allocazione delle risorse, redistribuzione delle risorse e stabilità economica.
Programmi: sono gli aggregati omogenei di attività attraverso i quali si realizza la missione, quindi i programmi servono ad realizzare le missioni. I singoli ministeri mettono insieme quelli che sono i loro programmi che saranno raggruppati nelle missioni. I programmi che sono stati individuati sono 168, essi sono predeterminati nella spesa pubblica. Ad ogni missione corrisponde una molteplicità di programmi.
È un cambiamento radicale. Questo disciplinato dagli artt. 21 e 25 della legge 196/2009. Il legislatore ha voluto modificare il tutto radicalmente, per 2 ordini di obiettivi che intende raggiungere:
  • maggiore consapevolezza della spesa pubblica cioè attraverso questa riforma noi siamo in grado di poter leggere meglio gli obiettivi che il governo si propone attraverso spesa pubblica;
  • semplice lettura e nella trasparenza del bilancio cioè mettere nelle condizioni di chi legge, chiarezza. Di conseguenza più è facile la lettura del documento, con più consapevolezza si approva.



RAZIONALIZZAZIONE DELLE SCELTE DI BILANCIO

La razionalizzazione delle scelte di bilancio investe uno degli aspetti fondamentali della finanza, cioè la corretta gestione della spesa pubblica. Quando, infatti, parliamo di razionalizzazione delle scelte di bilancio facciamo riferimento, in linea di principio, sia alle entrate che alle spese. Tuttavia, si capisce, come sia molto più importante cercare di capire come ottimalizzare la spesa, perché le entrate sono tutte regolate da leggi, mentre il problema sorge quando l’entrata deve trasformarsi in spesa. Il problema non è quello di spendere meno, ma spendere meglio senza sperperare. La razionalizzazione delle scelte di bilancio attraversa 3 fasi:
1) Individuazione dell’obiettivo: riguarda cioè l’individuazione di quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso la spesa pubblica. In questa prima fase è importante capire quali sono le primarie esigenze del cittadino, che devono essere soddisfatte.
2) Formulazione delle soluzioni alternative: una volta individuato l’obiettivo, si prendono in esame tutte le soluzioni alternative, sempre in relazione al raggiungimento dell’obiettivo.
3) Scelta operativa: una volta esaminate le varie soluzioni, si fa la scelta tra le soluzioni alternative di quella più idonea.
La scelta ricade sul progetto che da il massimo dei vantaggi con la minore spesa. Questo in via di principio, perché in concreto accade che in alcune ipotesi il progetto che fa raggiungere il maggiore beneficio, richiede un costo elevato anche alle stesse disponibilità economiche, quindi si fa una seconda scelta (second best), che consentirà di raggiungere un beneficio minore rispetto al massimo ottenibile, ma secondo le disponibilità economiche fa raggiungere il più alto risultato ottenibile.
Per la scelta del progetto migliore si ricorre alla metodologia: analisi costi-benefici, che non è una tecnica di bilancio ma una metodologia. L’analisi costi-benefici è il metodo di carattere generale che si applica alle diverse tecniche, che sono:
a) sistema di pianificazione e programmazione del bilancio (PPBS)
b) bilancio a base 0 (ZBB)
c) bilancio dei programmi
d) incrementalismo.






L’analisi costi-benefici consente di quantificare e successivamente comparare tutti i costi e tutti i benefici che sono connessi ad un solo progetto, se i benefici superano i costi allora il progetto sarà conveniente. La difficoltà verte nel comparare i benefici, in quanto esistono benefici che non sono facilmente monetizzabili. L’operatore pubblico ha come interesse maggiore di massimizzare il benessere sociale, e pertanto nel momento in cui si deve scegliere il progetto da realizzare si deve tener conto delle cosiddette esternalità, che possono essere: positive e negative. Le esternalità sono le conseguenze che possono essere vantaggiose o dannose, che non sono quantificabili economicamente ma che sono collegate al progetto di spesa.
Es. pensiamo alla costruzione di un’autostrada, accanto ai costi e ai benefici, che si possono quantificare monetariamente, si possono avere delle conseguenze negative non monetizzate, come ad esempio l’inquinamento acustico, l’inquinamento dell’aria. È assolutamente impossibile. Ma ci possono essere anche delle conseguenze positive nel momento in cui si costruisce un’autostrada, cioè i benefici, che non sono nemmeno quantificabili, pensiamo al risparmio di tempo rispetto all’utilizzo della statale, ma comunque il vantaggio c’è dovuto al fatto che la statale sarà più scorrevole, in quanto meno trafficata. Quindi nella quantificazione del vantaggio o dello svantaggio, nella scelta finale si deve anche tener conto delle esternalità positive o negative. È chiaro che la maggiore rilevanza si ha considerando le esternalità negative, anche perché quelle positive non vanno ad incidere sui costi di produzione, mentre quelle negative andranno ad incidere sui costi di produzione.
COSTI si distinguano in:
  • Diretti: sono quelli che si quantificano monetariamente. La valutazione di questi costi va effettuata a posteriori, cioè ad opera realizzata.
  • Indiretti: sono quelli che non sono quantificabili monetariamente, e per essere comparati a quelli diretti dovranno essere poi monetarizzati. Es. la sicurezza
  • Futuri: la realizzazione di un progetto prevede anche dei costi futuri, nel senso che si devono prendere in considerazione anche quei costi che si dovranno sostenere per il buon mantenimento dell’opera, ad es. le opere di manutenzione. Quindi per potere considerare la scelta che si dovrà fare, queste opere di manutenzione dovranno essere quantificate oggi per il futuro. L’utilizzazione dei costi futuri avviene applica il criterio del tasso sociale di sconto: cioè una percentuale che serve a trasformare in valore attuale un valore futuro. È evidente, che un capitale futuro vale meno di un capitale presente. Per capire questo meccanismo, basta pensare ad una cambiale che si porta allo sconto; se io oggi vado in banca a portare una cambiale di 1000€ che scade fra un anno (immaginiamo un tasso del 10%) la banca oggi mi da 900€.
  • Finanziari: quei costi collegati alla ripartizione del carico tributario.
  • Sociali: per le imprese di pubblico interesse, nel caso di danno da queste arrecato, il risarcimento è dovuto da tutti i cittadini; mentre nel caso di imprese private il danno va ripristinato a spese dell’imprenditore.

BENEFICI:
  • Diretti: sono quei vantaggi che vengono usufruiti dagli utenti dell’opera realizzata. Es. chi utilizza l’autostrada.
  • Indiretto: sono quei vantaggi che non riguardano i fruitori diretti dell’opera realizzata, sono invece coloro che pur non realizzando quell’opera ne traggono comunque vantaggi. Per la loro quantificazione si può ricorrere o ai prezzi di mercato relativi a beni o servizi equivalenti oppure se il mercato non fornisce prezzi equivalenti, si ricorre ai cosiddetti prezzi ombra. Sono dei prezzi figurativi, cioè rappresentano la proiezione di un prezzo, che un soggetto sarebbe disposto a pagare per godere di quel determinato servizio, ma è un prezzo che nella realtà non esiste.


Abbiamo detto che l’analisi costi-benefici si applica attraverso le tecniche di bilancio che sono 4:
Sistema di pianificazione e programmazione del bilancio (P.P.B.S.): è stata elaborata negli USA intorno agli anni’70; inizialmente fu accolta con favore ma venne successivamente abbandonata. Non prende in considerazione un solo progetto, ma u pacchetto di spesa facente capo ad un unico ministero. Si sviluppa in 3 fasi:
1 FASE: coinvolge gli aspetti strutturali cioè degli obiettivi che lo Stato intende raggiungere.
2 FASE: coinvolge gli aspetti analitico - decisionale: cioè consiste nella scelta dei programmi, e precisamente nell’esame della quantificazione dei costi e nella contrapposizione dei benefici. Questa fase a sua volta si viene a sviluppare attraverso degli stadi diversi:
- pianificazione delle funzioni: cioè fare una valutazione delle soluzioni alternative ad ogni funzione, e quindi scegliere la soluzione migliore sempre in relazione alla disponibilità economica;
- programmazione applicativa: distribuzione del costo totale negli anni in cui si dovrà realizzare.
3 FASE: riguarda gli aspetti informativi o di verifica: cioè c’è un controllo costante per verificare la realizzazione dell’opera.






ZBB (bilancio a base zero): questa tecnica fu elaborata e fu applicata negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70, è la caratteristica che la differenzia sostanzialmente dalla tecnica di pianificazione e programmazione del bilancio è che questa tecnica prende in considerazione l’intera spesa pubblica.
Questa tecnica prende il nome di bilancio a base zero, perché coinvolge le singole unità amministrative, a riesaminare annualmente i singoli progetti di spesa, come se si ripartisse da zero. Questi progetti di spesa si devono realizzare in un arco di tempo piuttosto lungo, quindi devono essere ripartiti in livelli d’investimento, si parte dai livelli minimi d’investimento per poi passare al livello superiore, sino a quanto l’opera non viene realizzata. La caratteristica di questa tecnica: dal momento in cui esiste una revisione annuale degli obiettivi, se ci si accorge nel corso della revisione che gli obiettivi per quell’anno non sono stati raggiunti, non si passa al livello superiore d’investimento, ma prima si deve finire quel livello d’investimento per poter passare al livello successivo. La cosa ancora più importante è che proprio per non sperperare il denaro pubblico e per raggiungere il criterio dell’ottimalizzazione della spesa pubblica, questi controlli periodici possono anche portare ad una riconversione del progetto. Es. il progetto prevede la costruzione di una scuola da realizzare nell’arco di un triennio, e si decide di costruirla in un luogo x, perché ad es. quel luogo stava diventando ad alta espansione abitativa; ma per un motivo particolare quella zona non diventa più abitativa, quindi poiché l’obiettivo non viene più raggiunto è possibile modificare l’obiettivo da raggiungere, quindi anziché una scuola, un ricovero per anziani; in questo modo i soldi spesi all’inizio non vengono sperperati.
Ma la difficoltà di questa tecnica è che la burocrazia è talmente complicata che se ogni anno si deve rivedere tutto il progetto, un’opera si protrarrà sempre per le lunghe, quindi lo sperperò ci sarà comunque. Quindi anche questa tecnica non ha avuto realizzazione, ed è stata abbandonata.


Il bilancio dei programmi: elaborata in Francia, fa riferimento all’intera spesa pubblica, facendo riferimento alle singole proposte che vengono formulate dai singoli ministeri. Questa tecnica distingue i programmi in due categorie, e cioè programmi di attività e programmi di funzionamento. I programmi di attività riguardano gli specifici obiettivi che si intendono raggiungere. I programmi di funzionamento riguardano i finanziamenti di base nell’amministrazione, ad es. spese per stipendi. Ad un programma di funzionamento possono anche far capo diversi programmi di attività. Questa tecnica nella sostanza ripropone esattamente lo schema dell’analisi costi benefici. Infatti questa tecnica si sviluppa in 3 fasi:
1° FASE: si caratterizza per il fatto che si individuano quali sono gli obiettivi da raggiungere e quali sono i mezzi che dispone l’amministrazione per raggiungere tali obiettivi. Naturalmente la scelta degli obiettivi è una scelta politica: cioè questa scelta viene fatta in base alle priorità della politica.
2° FASE: il governo in questa fase attraverso i ministeri procede alla realizzazione delle scelte concrete che riguardano le deliberazioni sia amministrative che legislative. Il governo stabilisce anche l’ammontare della disponibilità.
3° FASE: è caratterizzata dai controlli e dalla revisione dei programmi. Il controllo può essere di due tipi:
- controllo contabile che viene esercitato dalla corte dei conti, la quale ha il compito di controllare se le somme spese corrispondono alle somme che sono state deliberate.
- controllo funzionale è un riesame degli obiettivi e dei programmi alla luce dei risultati della gestione. Per realizzare questo secondo controllo funzionale vengono utilizzati i cosiddetti indicatori di gestione che sono un rapporto tra entrate e spese, e bisogna verificare se questo rapporto tra entrate e spese alla fine fa si che l’obiettivo da raggiungere sia un obiettivo percorribile; perché se alla fine il rapporto tra entrate e spese, mi dimostra che quell’obiettivo mi porta in perdita è inutile realizzarlo.
Un aspetto fondamentale di questa tecnica è la presenza dei burocrati.


Incrementalismo: è la tecnica di razionalizzazione esattamente opposta al bilancio a base zero. Infatti in questa tecnica non si procede per livelli di investimento che partono dai livelli minimi per arrivare ai livelli massimi di investimento, non si fa un controllo graduale per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Le scelte del passato sono sempre considerate buone. L’incrementalismo ritiene che tutte le spese siano valide. Abbiamo detto nel corso delle lezioni che la spesa pubblica non va sprecata. Bisogna ottimalizzare questa spesa pubblica. L’unica che può ancora trovare applicazione è l’incrementalismo, cioè la peggiore delle 4 perché non consente un controllo durante la realizzazione dell’opera, per cui tutte le somme che sono state spese precedentemente vanno considerate valide, ottime. Questo criterio non è reale, perché sappiamo che nel corso degli anni di realizzazione dell’opera può cambiare anche l’obiettivo. La più realistica è il bilancio a base zero.









Le novità dei bilanci pubblici la legge 196/2009
La circostanza che il legislatore ha voluto cambiare le regole e gli istituti è dovuto al fatto che la nostra normativa doveva adeguarsi a 3 esigenze:
  1. adattarsi all’UE e uniformarsi a regole che vigono nell’UE;
  2. evoluzione del sistema economico, quindi necessitano strumenti migliori per l’economia pubblica;
  3. un nuovo assetto tra Stato ed enti locali. Prima della legge 196 esisteva pure il rapporto Stato – enti locali, ma non era vincolante cioè lo Stato centrale decideva per tutti, cioè senza l’intervento degli enti locali, stabiliva quale era la politica economica e finanziaria che si doveva realizzare nel Paese. Se leggiamo il 1°comma dell’art.1 della legge 196 vediamo che la struttura del bilancio e dell’economia pubblica cambia radicalmente; le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e all’armonizzazione dei bilanci pubblici. La responsabilità degli enti locali è maggiore rispetto a prima, perché nella redazione dei loro bilanci devono tenere conto del bilancio dello Stato e così lo Stato nei confronti degli enti locali; i 2 bilanci non sono separati ma tendono ad un unico obiettivo: armonizzare il sistema fiscale e del sistema economico italiano. Si è posto questa legge nonostante facente parte dell’UE perché esistono nella comunità europea dei vincoli di bilancio che tutti gli Stati devono osservare perché la politica economica e finanziaria dell’Europa sia una politica armonica cioè che voglia raggiungere identici obiettivi. Questo è il motivo per il quale tutti i documenti economici che ogni Stato dell’UE pone in essere deve essere portato a conoscenza della comunità europea. Infatti dal 2013 dovrebbe essere l’anno nel quale tutte le situazioni che vanno al di fuori del limite del 60% del rapporto PIL e indebitamento pubblico potranno andare incontro all’esclusione dalla comunità europea.
Altra novità: la programmazione non è più limitata a un tempo breve (1anno) ma ad un termine più lungo che sono 3 anni. Un’altra novità: dal punto di vista pratico ci sono delle innovazioni fondamentali che riguardano il rapporto fra Parlamento e Governo in materia finanziaria. Oggi i poteri del governo dal punto di vista economico con la legge 196 sono più ampi. In tema di decisione di finanza pubblica il governo ha poteri forti, infatti gran parte della contabilità pubblica del bilancio dello Stato è stato demandato al governo attraverso una legge delega. Il parlamento con questa legge delega si è spogliato di alcuni poteri affidandoli al governo, fissando però i limiti entro cui il governo deve muoversi. Infatti la novità principale è la delega per l’armonizzazione degli schemi di bilancio contabile delle amministrazioni pubbliche. Inoltre il governo avendo l’obbligo di armonizzare questi schemi del bilancio statale, deve armonizzare anche i bilanci degli enti locali. Si deve armonizzare quindi i bilanci degli enti locali con quello dello Stato centrale. Un’altra novità è la Banca dati che serve a ricevere informazioni di bilancio e informazioni gestionali degli enti locali. La Banca dati serve a vedere come gli enti locali gestiscono i propri bilanci, la propria economia. La Banca dati darà le notizie al governo e il governo terrà conto di queste situazioni. Così facendo i bilanci degli enti locali non sono molto diversi da quelle dello Stato e devono mirare all’armonizzazione del sistema economico del Paese, che si raggiunge se il bilancio statale e bilanci di enti locali vanno nella stessa direzione. Un’altra novità: si prevede l’istituzione di un comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche cioè questo comitato ha lo scopo di predisporre i decreti nuovi, armonizzando il sistema del bilancio degli enti locali con quello dello Stato.



Iter di formazione del bilancio art. 23 legge 196/2009

L’iter per la formazione del bilancio è dato dal governo che decide le linee guida della politica economica e finanziaria da dare al paese per un triennio. Il ministro dell’economia su input del governo e attraverso la ragioneria dello stato emmette una circolare. Il periodo in cui inizia la stesura di questo documento è il mese di marzo. Nella circolare si riportano gli obiettivi che il governo con la manovra di bilancio intende perseguire e gli impegni che il nostro paese ha. Questa circolare viene inviato a tutti i ministeri. Questi devono redigere il proprio bilancio stabilendo gli obiettivi che intendono raggiungere e indicando l’ammontare delle risorse che necessitano per raggiungere quegli obiettivi. Il compito del ministro dell’economia è verificare se il totale delle spese di tutti ministeri riesce a rimanere entro il limite previsti dalla decisione assunta dal governo. Se questo limite viene rispettato il processo di formazione del bilancio continua; se invece le somme sono superiori rispetto a quelli previsti, il ministero dell’economia taglia le spese in maniera indiscriminata. Allo scopo di accelerare l’approvazione del bilancio le camere e il senato hanno introdotto la sessione di bilancio: un arco di tempo in cui viene sospeso ogni deliberazione da parte di tutti e 2 i rami del parlamento per dedicarsi esclusivamente all’approvazione e dell’esame del disegno di legge di bilancio. La sessione di bilancio dura 45 gg. presso la Camera e 35 gg. presso il Senato. La sessione di bilancio si apre con al presentazione del documento al parlamento. Contestualmente bisogna che il governo presenti il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge del bilancio annuale, il disegno di legge del bilancio pluriennale. Quando le Camere ricevono il disegno di legge di bilancio viene esaminato dalle commissioni parlamentari, cioè significa che ognuna delle commissioni competenti esaminano i singoli stati di previsione e spetterà invece calla singola commissione di bilancio l’esame generale del disegno di legge. La commissione di bilancio redigerà una relazione finale che verrà inviata alla presidenza del ramo parlamentare (Camera e Senato). Fatta questa relazione finale viene portata in aula e su questa relazione finale il parlamento discute e la dovrà approvare entro il 31/12 (termine perentorio). Se l’accordo non si raggiunge entro il 31/12 il parlamento darà l’esercizio provvisorio. Dopo l’approvazione dei 2 rami del parlamento la legge di bilancio presentata al presidente della repubblica per la promulgazione e sarà controfirmata dal presidente del consiglio e dai ministri responsabili. Viene inserita nella Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione ed essa diventa legge dello stato.

Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF)

La legge 362/88 ha introdotto il documento di programmazione economico finanziario che è stato dal 1988 in poi il documento dell’economia pubblica, nel senso che il contenuto di questo documento vincola la legge finanziaria e faceva riferimento anche al bilancio pluriennale. Era un documento che precedeva la presentazione degli altri documenti, nel senso che era il 1° documento che bisognava presentare in previsione del bilancio futuro. Il DPEF doveva essere presentato entro il 30 giugno (termine non perentorio). Quindi era un documento che precedeva il disegno di legge di bilancio, ma mentre il disegno di legge, il disegno di legge finanziaria e il disegno del bilancio pluriennale diventavano vere e proprie leggi, il DPEF no era e non è una legge. Il DPEF è un documento di indirizzo politico del governo cioè attraverso questo documento il governo manifestava la sua volontà di fare portare avanti una certa politica economia e finanziaria. Il contenuto di questo documento è macroeconomica cioè per grandi aggregati come l’occupazione, i consumi, e non abbiamo dati specifici. Nella indicazione dei dati e dei parametri indicati in tale documento, il Governo doveva anche tenere conto di quelli che erano i dati comunitari ed internazionali, nel senso che l’Italia così come ogni altro stato della Comunità europea non può stabilire dati che siano in contrasto con gli indirizzi di politica economica europea ed internazionale.
Il parlamento nella realizzazione di questo documento può inserire dei suggerimenti. Normalmente il parlamento legifera ma in questo caso può solo suggerire, ciò perché questo documento non è una legge. Nel momento in cui il documento viene presentato al parlamento questo emette delle risoluzioni cioè il parlamento testimonio solo di aver preso atto del documento. Le risoluzioni sono 2: una emessa dalla Camere e una dal Senato. Sotto questo profilo però si pone il problema di avere 2 risoluzioni in cui contenuto non sia esattamente identico. In realtà non possono esserci delle risoluzioni completamente opposte perché questo documento non passa direttamente all’assemblea per l’esame, ma questo passa alle commissioni di bilancio chiamata ad esaminare preventivamente il documento e poi passerà in aula. Prima dell’esame approfondito che fa la commissione di bilancio, si da luogo ad un’istruttoria che ha lo scopo di capire se questo documento va bene o no, quindi vanno sentiti il ragioniere generale dello Stato, i ministri, gli esponenti delle classi sociali, i rappresentanti degli enti locali. Chiamare questi soggetti dopo aver compiuto l’istruttoria non è un obbligo da parte della commissione di bilancio, però nel caso in cui la commissione avesse bisogno di chiarimenti, nulla vieta che possa interpellare questi soggetti per avere il loro parere che può essere determinante a fini della decisione. Una volta esaurita questa fase istruttoria comincia il dibattito all’interno della commissione di bilancio e ci sarà un relatore che esporrà il contenuto. Dopo di ciò si vota una relazione di maggioranza, questa relazione sarà trasmessa all’assemblea di appartenenza, oltre a questa relazione di maggioranza sarà allegata la relazione di minoranza. L’esame si conclude con al votazione e con la manifestazione di volontà di una certa risoluzione rispettivamente da parte della Camera e del Senato. Il DPF contiene inoltre i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria cioè in talune ipotesi per raggiungere gli obiettivi indicati nella manovra finanziaria bisogno porre in essere dei provvedimenti che la legge di bilancio non possono essere contenuti perché è una legge in senso formale e non può prendere in considerazione alcune tipologie di provvedimenti.
Legge finanziaria
Il documento successivo al DPEF è la legge finanziaria introdotta dalla legge 568/1978. Attraverso di essa si concretizzava il contenuto del DPEF cioè i dati di macro-economia diventano nella legge finanziaria di micro-economia. La legge finanziaria quindi era un documento di supporto al bilancio cioè doveva integrare il bilancio. La legge finanziaria sebbene passa ogni anno come il DPEF, prende in considerazione un arco di tempo triennale, però il riferimento reale è l’anno cui si riferisce il bilancio. Si è detto più volte che la legge finanziaria serviva ad aggirare il 3° comma dell’art. 81 ma ciò non è esatto perché altrimenti sarebbe stata una legge incostituzionale infatti non è mai stata sollevata questione di legittimità costituzionale. La legge finanziaria successivamente è stata modificata cioè è stata perfezionata dalla legge 362/88, tant’è che la legge finanziaria si compone di 2 parti: - contenuto obbligatorio: la legge deve contenere il livello massimo di ricorso al mercato finanziario e l’indicazione del saldo netto da finanziare, quote di spese pluriennali, l’ammontare dei finanziamenti destinati alle spese in conto capitale; e un - contenuto eventuale: variazioni di aliquote, alle detrazioni e agli scaglioni di reddito, un eventuale aumento delle entrate o della spesa finalizzate al sostegno o al rilancio dell’economia. Queste modifiche hanno uno scopo quello di ridurre l’inflazione. L’inflazione si riduce diminuendo i consumi, quindi lo Stato potrebbe aumentare le aliquote per diminuire il consumo di conseguenza diminuisce anche l’inflazione. Il governo doveva entro il 30 settembre presentare il disegno di legge di bilancio e la legge finanziaria (termine perentorio).
Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria
Queste sono anche dette leggi collegate. Le leggi collegate sono dei provvedimenti che contengono delle disposizioni di carattere omogeneo e richiedono un esame approfondito e di conseguenza non possono essere esaminate unitariamente al disegno di legge di bilanci, allora il parlamento concede una delega al governo di esaminare queste materie. Questi documenti possono essere presentati entro il 15 novembre e possono essere approvate dopo il 31 dicembre però non possono essere in contrasto con il DPEF.
L’ultimo documento che accompagna il bilancio è il Bilancio pluriennale. Questo bilancio fini all’anno scorso era redatto in termini di sola competenza, oggi è redatto in termini di competenza e di cassa. Ha una validità di 3 anni. Fino all’anno scorso doveva essere presentato il 30 settembre con la legge 196/2009 va presentato il 15 ottobre. È un bilancio che serve solo a programmare per il futuro. Il bilancio pluriennale si presenta ogni anno perché è un bilancio scorrevole. Il principio della scorrevolezza comporta che ogni anno le previsioni di carattere economico relative al 2° anno del precedente bilancio pluriennale con le modifiche diventano previsioni economiche del 1° anno. Il bilancio pluriennale si redige in 2 modi diversi:
A legislazione vigente: si programma il triennio tenendo conto della normativa vigente;
Bilancio programmatico: si indicano nel bilancio pluriennale le modifiche alla normativa che saranno necessarie per raggiungere quegli obiettivi.
I documenti e gli strumenti di programmazione con la legge 196/2009
1. Decisione di finanza pubblica (DFP): esso sostituisce il DPEF che veniva presentato il 30 giugno. Le ragioni perché il DPEF veniva presentato 3 mesi prima era per dare la possibilità al parlamento di potere esaminare quale era la programmazione che il governo intendeva porre in essere per i triennio successivo. La data di presentazione oggi è il 15 settembre di ogni anno. In questo documento ci sono 2 punti fondamentali: gli obbiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche di finanza pubblica. Queste previsioni tendenziali fanno riferimento alla legislazione vigente. Sotto questo profilo, la programmazione viene realizzata facendo riferimento alla normativa in atto applicata nel nostro paese. Si programma tenendo conto che la normativa nell’arco del triennio non muti. Date queste previsioni tendenziali si deve tenere conto:
- del conto economico della pubblica amministrazione, cioè quel è la spesa che la pubblica amministrazione deve sostenere perché funzioni;
- del saldo di cassa;
- del debito pubblico.
Questo documento contiene elementi di macro-economia, quindi aggregati sociali (sviluppo, economia, occupazione). Questo documento prende in considerazione l’evoluzione economica finanziaria internazionale per l’anno in corso e per 2 anni successivi. Ci si chiede perché il governo prende in considerazione l’evoluzione economica a livello internazionale? Perché noi facendo parte delle comunità europea abbiamo l’obbligo di armonizzare il nostro sistema con quello della comunità. In questo documento esistono anche le spese pluriennali cioè la decisone di finanza pubblica dovrà anche essere indicato l’ammontare delle risorse finanziarie che sono necessarie a garantire le spese effettuate negli anni precedenti e che hanno ripercussioni negli anni successivi cioè bisognerà chiarire l’ammontare dell’indebitamento pubblico. Inoltre si deve chiarire perché si sta creando questa manovra economica finanziaria e per quale obiettivo essa viene realizzata. Altro elemento fondamentale, si stabiliscono quali possono essere gli eventuali collegati che si possono realizzare, oltre a quelle della finanza pubblica. Esso è un documento che si presenta ogni anno. Tuttavia, il governo ha l’obbligo di presentare al parlamento una nota d’aggiornamento relativa a questo documento. La nota di aggiornamento va presentata solo per 2 ragioni:
- quando il governo decide di cambiare gli obiettivi programmati di finanza pubblica;
- quando vi sono spostamento rilevanti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi già individuati.
Alla decisione di finanza pubblica sono collegati altri documenti come la nota metodologica in cui vengono indicati i criteri per la formazione delle previsioni sia di entrata che di spesa. Ci sono delle relazioni programmatiche di accompagnamento delle missioni di spesa con riferimento alle leggi pluriennali. A queste relazioni il ministero dell’economia e delle finanza fa un quadro riassuntivo cioè indica qual è l’ammontare delle entrate e delle spese pluriennali che si dovranno effettuare nell’arco del triennio. Questo perché il parlamento già da ora sia a conoscenza dell’ammontare di queste spese pluriennali. Tutte queste cose sono fatte per rendere chiaro al parlamento qual è la spesa pubblica da affrontare. Un ultimo allegato è il programma di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici, ad es. recentemente uno degli obiettivi proposti dal governo è quello di riprodurre le centrali nucleari. Iter di formazione è uguale al DPEF.
2. Relazione sull’economia e la finanza pubblica: esso va presentato entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di competenza. Quindi questa relazione serve a completare e a spiegare al parlamento ciò che si è fatto nell’anno precedente.
3. Disegno di legge di stabilità: sostituisce la legge finanziaria e va presentato entro il 15 ottobre di ogni anno. La legge finanziaria doveva essere presentato entro il 30 settembre. Contemporaneamente al disegno di leggi di stabilità va presentato il disegno di legge di bilancio dello stato, la stessa data va osservata anche per il disegno di legge pluriennale. Questo termine è perentorio. La legge di stabilità deve fare riferimento a un periodo già compreso nel bilancio pluriennale, cioè deve prendere in considerazione un arco di tempo triennale. Il contenuto è uguale alla legge finanziaria.
Nel corso dell’anno si potranno verificare degli aggiornamenti degli obiettivi di bilancio e questi aggiornamenti dovranno essere evidenziate in un’apposita nota: nota d’aggiornamento della decisione di bilancio.
4. Disegno di legge di assestamento del bilancio: deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, la stessa data vale per il rendiconto generale dello stato. Prima il governo presenta la decisione di finanza pubblica e poi l’assestamento di bilancio.
5. Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: da presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Queste legge collegate sono dei provvedimenti che contengono delle disposizioni di carattere omogeneo e richiedono un esame approfondito e di conseguenza non possono essere esaminate unitariamente al disegno di legge del bilancio. Questi collegati devono trovare la loro collocazione nel disegno di legge di stabilità cioè il contenuto è già inserito in questo documento.
6. Documento di eventuale aggiornamento della leggi di stabilità: non è obbligatorio la sua presentazione. Esso va predisposto solo quando ci sono situazioni economiche che richiedono una modifica del programma già stabilito e portato avanti dal governo. Se non ci sono mutamenti economici di una rilevanza tale che richiede una modifica o un aggiornamento, questo documento non si presenta; il governo presenterà questo documento solo se i cambiamenti da un punto di vista economico e finanziario devono essere a conoscenza del parlamento.

Non tutti questi documenti hanno lo stessa veduta, alcuni riguardano l’attività di programmazione altri fanno riferimento alla manovra finanziaria pubblica. I documenti che riguardano la programmazione economica sono: decisione di finanza pubblica, aggiornamento del programma di stabilità, relazione sull’economia e la finanza pubblica. Viceversa, la legge di stabilità e la legge di bilancio costituiscono la manovra di finanza pubblica.
Il nostro bilancio è di previsione e contiene dei dati la cui realizzazione avverrà un momento successivo a quello della sua presentazione e della sua approvazione. La conseguenza e che questi dati possono subire delle variazioni o possono non realizzarsi. Allora i mutamenti di questi dati si giustificano attraverso le variazioni di bilancio che sono quegli istituiti che consentono di adeguare le previsioni alle maggiori esigenze finanziarie. I procedimenti modificativi sono 3:
Variazioni legislative: sono quelle che si fanno con una legge e che necessariamente implicano un aumento dell’entrate o un aumento delle spese, rispetto ai dati indicati nel bilancio. Quindi c’è una variazione quantitativa nelle entrate e nelle spese o in entrambi.
Variazioni amministrative: sono quelle che si realizzano attraverso un atto amministrativo e attraverso esse non si realizza nessun aumento di entrate o di spese rispetto al totale indicato nel bilancio dello Stato, ma solamente spostamenti di somme da una voce ad un’altra.
Assestamento di bilancio: è la più importante dei 3 strumenti ed è una variazione legislativa. Deve essere approvato con una legge. Abbiamo un assestamento di bilancio quando i dati conclusivi di bilancio divergono quantitativamente dal bilancio dello stato. L’assestamento riguarda sia le entrate che le spese, ma ovviamente le spese sono quelle più importanti. Le spese possono essere suddivise in 3 grandi classi:
Fattori legislativi: riguarda spese fissate in maniera rigida.
Oneri inderogabili: riguardano l’esistenza di particolari meccanismi si spesa perciò senza prefissarne le entrate per cui la quantificazione delle spese diventa assai complicata.
Spese discrezionali: sono spese sostenute per il funzionamento dei ministeri dell’amministrazione pubblica.
L’assestamento di bilancio è un atto obbligatorio; ogni anno entro il 30 giugno deve essere fatto. Se si realizzano variazioni successive a questa data entro il 31 ottobre si può presentare un’altra legge di assestamento di bilancio. L’assestamento di bilancio va fatto sempre anche nell’ipotesi assurda che non ci siano variazioni per verificare in maniera corretta l’ammontare dei residui attivi e passivi. Inoltre abbiamo detto che le variazioni amministrative hanno l’obbligo di modificare spostamenti di somme e vanno fatti con atti amministrativi, queste variazioni si realizzano attraverso i fondi, che sono somme di denaro che vengono accantonate per le specificità particolari.
  1. Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine: usato per il pagamento dei residui passivi di spese correnti.
  2. Fondo speciale per la rassegnazione dei residui presenti: viene utilizzato solo spese per i residui in conto capitale.
  3. Fondo di riserva per spese impreviste (globali o speciali): sono somme che vengono accantonate per finalità specifiche e non possono essere utilizzate per finalità diverse. Questi fondi hanno un’importanza diversa rispetto agli altri fondi perché esse sono dei fondi che servono a scoprire provvedimenti legislativi in corso d’approvazione da parte del Parlamento. Se ci sono leggi che devono essere approvate dal parlamento e che comportano delle spese, esse confluiscono in questo fondo, in maniera tale che quando la legge viene approvato ha già una sua copertura finanziaria. Quindi ilo fondo globale contiene somme per provvedimenti legislativi in caso di approvazione.
Assegnazione di bilancio
Sono somme che vengono accantonate nell’ipotesi in cui lo stato debba rimborsare delle somme ai contribuenti per imposte che hanno pagato in misura superiore a quanto dovuto o che non avrebbero dovuto pagare.
RENDICONTO
Il rendiconto ha l’obiettivo di verificare se l’amministrazione competente hanno osservato le disposizioni che il parlamento aveva dato al momento dell’approvazione del bilancio preventivo, cioè se il governo si è attenuto alle regole che sono state approvate dal disegno di legge di bilancio. Il rendiconto è un documento contabile ed è anche detto conto consuntivo generale, perché riguarda tutta l’attività finanziaria e patrimoniale svolta nell’anno finanziario precedente. La dottrina distingue 3 funzioni del rendiconto:
  1. Funzione politico – amministrativo: mediante la sua funzione e il suo esame è possibile effettuare un controllo successivo sulla condizione dell’attività finanziaria che il parlamento aveva autorizzato e contemporaneamente si vanno a verificare se gli obiettivi che si era prefissati sono stati raggiunti o meno.
  2. Funzione politicocostituzionale: la presentazione del rendiconto alle camere risponde all’esigenza fondamentale di garantire il rispetto della competenza decisionale del parlamento in materia di finanza statale.
  3. Funzione di carattere giuridico: indica che se dall’esame del documento risultassero responsabilità di ministri di organi amministrativi il ministro dell’economia potrebbe definire i responsabili di fronte alla corte dei conti.
Il rendiconto deve garantire un esame completo della gestione passata. La legge prevede che esso sia divisa in 2 parti, cioè abbiamo una natura finanziaria e una natura patrimoniale. L’art. 36 legge 196/2009 stabilisce che il rendiconto sia diviso in 2 parti:
  • Conto consuntivo del bilancio: è quella parte del rendiconto che esprime il rendiconto dell’attività dello stato e lo mette a confronto con i dati del bilancio di previsione. Le varie diversità vengono giustificate con le variazioni di bilancio.
  • Conto generale del patrimonio: si mettono in evidenza le eventuali variazioni che sono avvenute nell’anno finanziario riguardo al patrimonio dello stato.
Formazione: alla fine dell’esercizio finanziario al 31/12, ogni ministero tramite gli uffici della ragioneria, confida il proprio conto del bilancio e il proprio conto patrimoniale. Questi bilanci vengono mandati alla ragioneria dello stato entro il 30 aprile successivo dalla chiusura dell’anno finanziario. Quindi il rendiconto va predisposto dopo che il bilancio si è concluso. Entro il 31 maggio il ministro dell’economia tramite la ragioneria invierà il rendiconto alla Corte dei Conti che deve emettere il giudizio di parificazione. Questo giudizio si emette nel caso in cui non ci sono problemi quindi il parlamento può approvare immediatamente il rendiconto dello stato. Se la corte dei conti non emette il giudizio di parificazione, in questo caso il parlamento deve comunque approvare il rendiconto perché è previsto dall’art. 81 della Costituzione. Ma c’è un aspetto politico che può essere prese in considerazione, cioè nel momento in cui il parlamento ritiene che il governo non abbia rispettato le regole previste se vuole può sfiduciare il governo perché non è stato in grado di gestire la cosa pubblica.

POTESTA DEGLI ENTI

Con al riforma federalista del titolo V è stata attribuita agli enti locali un’autonomia finanziaria. Prima di tale riforma l’autonomia era relativa esclusivamente alla spesa pubblica, dopo la riforma si è estesa alla facoltà di imporre tributi propri; da ciò la possibilità per le regioni di auto-finanziarsi. La Regione è un ente territoriale con personalità giuridica di diritto pubblico rappresentativa della collettività che occupa quel territorio. Le regioni a statuto speciale hanno forme ai autonomia diverse rispetto alle altre regioni a statuto ordinario. Esse si muniscono di propri statuti che divergono con gli altri statuti. Le regioni a statuto speciale hanno potestà legislative in certe materie, hanno autonomia amministrativa e finanziaria, hanno il potere di imporre tributi. Il bilancio della regione è un bilancio annuale e coincide l’anno finanziario con l’anno solare; si tratta di un bilancio misto ed infine è un bilancio di previsione. La sua predisposizione compete alla giunta che lo trasmette al consiglio secondo le modalità previste dallo statuto. Ancora oggi c’è autonomia di ogni singola regione di redigere il bilancio secondo i propri statuti, ma la legge 196 prevede la delega al governo per fare in modo che tutti i bilanci degli enti locali vengono redatti alla stessa maniera. Ad oggi il bilancio delle regioni è fatto secondo i loro statuti. Il consiglio regionale lo approva, il compito del consiglio è che nel caso in cui non approva entro i termini previsti, deve approvare una sessione di esercizio provvisorio del bilancio la cui durata è di 4 mesi. Fino al 2001 il bilancio delle regioni doveva passare al vaglio del commissario dello stato, dal 2001 questa norma è stata abrogata quindi non appena il consiglio approva il bilancio della regione esso diventa subito operativo. Tutto questo vale per tutti le regioni tranne per la Sicilia che esiste ancora il commissario dello stato.

REGIONE SICILIA
Il bilancio viene approvato dal consiglio, passa al vaglio del commissario dello stato che è il funzionario dello stato che verifica se il contenuto del bilancio della regione è in contrasto col bilancio e gli obiettivi dello stato o se il bilancio della regione viola qualche norma della costituzione. Se tutto va bene mette la firma e il bilancio è esecutivo; se il bilancio non è corretto il commissario non firma. In cosa di contrasto con le norme nazionali rimette il bilancio al consiglio così esso deve essere corretto; quando le modifiche verranno effettuate il commissario firma e il bilancio è esecutivo. Se il bilancio non è conforme a norme costituzionali il commissario rimette il bilancio alla cote costituzionale cosicché essa si pronunci, dopo di che la regione prenderà quelle che sono le misure corrette. In entrambi i casi anche se il bilancio è approvato dal consiglio non entra in vigore: il lasso di tempo che passa fra la data di approvazione e l’entrata in vigore si chiama, vuoto di bilancio istituto che non ha nulla a che vedere con l’esercizio provvisorio di bilancio perché quest’ultimo si ha quando l’organo preposto non ha approvato il disegno di legge di bilancio; il vuoto di bilancio presuppone invece che già l’organo preposto ha approvato il bilancio ma lo dovrà correggere. Durante il vuoto il governo regionale opera per l’ordinaria amministrazione. La regione compila anche un bilancio pluriennale redatto come quello dello stato, poi c’è la legge finanziaria anche se non è obbligatorio che tutte le regioni devono adottare la legge finanziaria. Nella regione si approva l’assestamento di bilancio, infine, i dati conclusivi vengono evidenziati nel rendiconto.

IL PAREGGIO DI BILANCIO
Le regioni hanno l’obbligo di chiudere in pareggio il proprio bilancio, lo Stato può non chiudere il bilancio in pareggio fino al 2013. dal 2014 è stato imposto dalla comunità europea che gli stati membri devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. Il bilancio regionale è costituito da un bilancio economico che deve chiudere sempre in pareggio, questo non è difficile; un bilancio finanziario che difficile chiuderlo in pareggio perché realizza le entrate e le spese. Quindi alle regioni si da la possibilità di chiedere mutui e finanziamenti. Se la regione d’indebita questo debito lo deve restituire negli anni successivi, quindi o aumenta le tasse o diminuisce le spese, da ciò consegue che o diminuiscono i servizi per il cittadino o il cittadino vede ridursi la sua ricchezza.


COMUNI
Di norma il bilancio dei comuni è annuale e di previsione. Per quanto riguarda l’annualità c’è una differenza con quello statale e regionale nel senso che il termine per i comuni può essere differito ma solo per particolari esigenze di quel determinato comune al 31/5 dell’anno successivo cui il bilancio si riferisce. È un bilancio di solo competenza. L’esercizio provvisorio può essere esercitato per un periodo non superiore ai 2 mesi e in tal arco di tempo la giunta può effettuare spese che mensilmente non superino il 12esimo delle somme che sono previste nel bilancio che non è stato ancora approvato. Al momento dell’approvazione del bilancio la giunta deve fornire:
lo schema del bilancio annuale di previsione;
la relazione previsionale e programmatica;
lo schema di bilancio pluriennale: è redatto in termini di competenza di durata non inferiore a 3 anni;
questi documenti vengono presentati al consiglio il quale dopo un esame dettagliato lo approva entro il 31/12.
Vi sono 2 istituti:
Piano esecutivo di gestione: definisce gli obiettivi della gestione. È emanato dalla giunta sulla base del bilancio annuale prima dell’inizio dell’esercizio finanziario. Ogni obiettivo è affidato a un responsabile quindi c’è un decentramento di poteri.
Dissesto finanziario: si riferisce quando il comune ha delle difficoltà economiche e finanziarie. Occorrono e condizioni:
- quando il comune non è più in grado di assolvere i servizi essenziali;
- oppure non è in grado di far fronte ai propri debiti.
In questo caso il consiglio deve adottare una apposita delibera che descrive le cause che hanno provocato la crisi. Tale deliberazione non è revocabile e deve essere inviata entro 5 gg. al ministero degli interni e alla procura generale della corte dei conti. I soggetti istituzionali dell’ente vengono affiancati da un organo straordinario composto da 1 o 3 commissari con il compito della liquidazione. Il compito del commissario non è quello di pagare l’intero debito ma di concludere transattivamente accordi con i creditori. Entro 3 mesi il commissario deve presentare al ministero un ipotesi di bilancio riequilibrato. Vi è un apposita commissione che esamina tale proposta ed esprime un parere che può essere negativo nel qual caso il consiglio comunale deve essere sciolto, oppure positivo in questo caso la funzione del commissario termina e gli organi istituzionali riprendono la loro normale attività di gestione dell’ente locale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro dell’economia delle finanze è il cuore dell’amministrazione finanziaria dello Stato. Il ministro:
  • Elabora i programmi di politica economica e finanziaria: cerca di prevedere gli eventi economici e finanziari futuri che si verificheranno, per non essere impreparati alle novità che spesso presenta l’economia.
  • Applica e riscuote i tributi.
  • Gestisce i monopoli di Stato.
  • Gestisce il patrimonio di Stato.
  • Redige tutti i principali documenti di bilancio.
  • Gestisce il debito pubblico.
  • Vigila sul mercato finanziario.
  • Vigila sul credito.

Il Ministero si avvale di 5 macro-aree dette dipartimenti.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI: svolge alcune funzioni la prima è quella della analisi, elaborazione e valutazione, delle politiche economico fiscali, analisi elaborazione e valutazione delle misure giuridico tributarie, pianificazione e coordinamento. Infine controllo e monitoraggio dei risultati di gestione delle agenzie in relazione, al perseguimento degli obiettivi che queste agenzie hanno. Queste sono le funzioni che svolge il dipartimento delle politiche fiscali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO: ha competenza in materia di politiche economiche e finanziaria. In particolare svolge alcuni compiti e cioè quello di studiare e monitorare l’andamento del sistema economico finanziario e monetario sia interno che internazionale. Poi, individuare la copertura del fabbisogno finanziario e gestire il debito pubblico. Terza funzione. Vigilare sul sistema creditizio e dei mercati ed infine avere la gestione delle attività finanziarie e produttive esercitate dallo stato.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO: forma e gestisce il bilancio. Pone in essere il rendiconto.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE: questo dipartimento ha un compito delicato che è quello di programmare gli investimenti da stanziare per lo sviluppo territoriale e settoriale con particolare riguardo alle aree depresse. In sostanza questo dipartimento ha il compito di fare una programmazione al fine di evitare le differenze di sviluppo tra i diversi territori. Per cui studia un programma di sviluppo armonico di tutto il sistema territoriale italiano cercando di finanziare e di fare effettivamente investimenti con riferimento soprattutto alle aree depresse.

DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GENERALE DE PERSONALE E DEI SERVIZI DI TESORERIA: ha la funzione particolare che è quello della gestione delle risorse umane; cioè è quel dipartimento che si assume il compito di individuare se c’è bisogno di assunzione del personale, della formazione del personale, della mobilità, si interessa della mobilità, si interessa della contrattazione sindacale.


Altri soggetti che collaborano assieme al ministero della economia per il buon andamento della finanza pubblica sono le agenzie che sono state introdotte dalla legge Bassanini. Queste strutture sono tutte dotate di personalità giuridica. Hanno una ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, e finanziaria. Ogni anno il ministero, il ministro con queste agenzie stipula una convenzione. Ed in questa convenzione vengono fissati dei criteri che devono essere raggiunti. Intanto quali sono i servizi che questa agenzia deve offrire, e quali sono gli obiettivi da raggiungere; ancora le direttive generali sui criteri di gestione, e quali sono gli obblighi che devono essere rispettati, le strategie per migliorare i servizi, quali sono le risorse delle quali ogni agenzia dispone, e stabilire degli indicatori sulla base dei quali misurare l’andamento della gestione. Le agenzie sono 4:

AGENZIA DELLE ENTRATE: ha compiti che riguardano la amministrazione, la riscossione e il contenzioso di tutti i più importanti tributi del sistema. L’agenzia ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, prima preliminarmente e cioè attraverso l’assistenza che questa agenzia fornisce ai contribuenti. Poi questa attività si manifesta attraverso l’accertamento tributario, il controllo cioè e la verifica degli adempimenti fiscali da parte di ogni singolo cittadino per evitare la evasione. Ma compito della agenzia è anche quello relativo al contenzioso tributario: cioè in pratica l’agenzia delle entrate ha il compito di difendere lo stato qualora sorgano delle contestazioni con il contribuente e si vada al processo tributario.

AGENZIE DELLE DOGANE: ha il compito relativo alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità negli scambi internazionali. Quindi se facciamo una comparazione con l’agenzia delle entrate vediamo che la funzione è identica, solamente che questa riguarda gli scambi internazionali relativamente ai rapporti doganali.

AGENZIA DEL TERRITORIO: è quella con minore rilevanza pratica. Ha compito di svolgere i servizi relativi al catasto, servizi di rilevamento del territorio e la conservazione dei registri immobiliari.

AGENZIA DEL DEMANIO: gestisce i beni dello stato e attraverso delle convenzioni gestisce anche i beni patrimoniali delle regioni e degli enti locali. All’agenzia del demanio spetta anche un altro compito, cioè quella di gestire i beni confiscati per mafia.


Un altro soggetto fondamentale che collabora con il ministero è il CIPE Comitati interministeriale per la programmazione economica. Il compito di questo organo è quello di coordinare la programmazione economica politica del paese. Un decreto del 1997 n 430 precisa quali sono le funzioni del CIPE: prima è quella di definire le linee di politica economica, da perseguire sia in ambito nazionale, sia in ambito comunitario che internazionale individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale. Altro compito è sempre quello di definire gli indirizzi generali di politica economica relativi allo sviluppo delle aree depresse del paese. Ha anche un compito particolare sulle leggi obiettivo: le leggi obiettivo sono quelle leggi che il parlamento su input del governo deve porre in essere e che hanno particolare interesse nazionale, ma soprattutto tendono alla modernizzazione e sviluppo del paese, per cui compito del CIPE unitamente ai presidenti delle regioni è quello di monitorare e porre in essere delle proposte, approvare i progetti definitivi e vigilare sulla esecuzione di questi progetti che sono stati già approvati.
Molto spesso quando deve essere realizzata una opera si aspetta l’approvazione del CIPE. Il meccanismo non è perfetto perché i componenti del CIPE per la stragrande maggioranza sono gli stessi ministri
Altro soggetto che collabora con il ministro della economia è la cabina di regia nazionale. Esso costituisce uno strumento di coordinamento e di promozione delle iniziative relative ai fondi strutturali comunitari. Compito allora della cabina di regia nazionale è quello di gestire l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. Si è costituito questo organo per potere togliere potere al ministro della economia e delle finanze. I compiti fondamentali che svolge questa cabina di regia nazionale sono:
- monitorai in maniera permanete e continua lo stato di realizzazione dei singoli programmi;
- la raccolta di informazioni per il parlamento e per le regioni sulla attuazione dei programmi, e nel caso in cui ci fossero ritardi nella loro realizzazione è necessario spiegarne i motivi;
- poi lo studio degli effetti che questi fondi strutturali hanno, quali sono gli effetti che questi fondi hanno sulla economia del paese, e la proposta di quelle che sono le linee di programmazione maggiormente confacenti per lo sviluppo del nostro paese.
La cabina di regia nazionale è composta da un presidente e poi da alcuni soggetti che abbiano competenza specifica in materia di politiche economiche e di sviluppo. Vi sono poi due rappresentanti del consiglio dei ministri, fa parte di questo organismo il ragioniere generale dello stato ed un rappresentante degli affari esteri.


Un altro soggetto rilevante è la cassa depositi e prestiti. La cassa depostiti e prestiti è stata istituita e fondata nella seconda metà dell’800. Il compito che aveva era quello di raccogliere depositi sia in denaro che in titoli e poi di impiegare queste somme per acquistare titoli del debito pubblico e per concedere mutui a favore degli enti locali.
Fin al 1983 la cassa depositi e prestiti faceva parte del ministero del tesoro. Oggi a seguito di una legge del 2003 è una spa. Naturalmente questa cassa depostiti e prestiti è sorta con una finalità particolare, cioè quella di aiutare gli enti locali. Quindi è una struttura bancaria che proprio nella sua funzione istituzionale deve aiutare gli enti locali concedendo dei finanziamenti, dei mutui, a tasso inferiore rispetto a quello che una banca pratica. I soggetti che in via di principio possono essere destinatari di finanziamenti da parte della cassa depositi e prestiti: intanto lo stato, le regioni, gli enti locali, gestori di servizi pubblici, soggetti che sono specificamente indicati dalla legge. Ma ci sono delle leggi speciali che autorizzano la cassa depositi e prestiti a finanziare i soggetti diversi da quelli elencati nella legge, quindi in linea di principio i soggetti sono: Stato regioni enti locali gestori e soggetti diversi indicati dalla legge.
A seguito di una legge del 2002 la cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a costituire una società finanziaria per azioni che è denominata infrastrutture spa, la quale ha il compito di finanziarie sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché queste infrastrutture ed opere pubbliche siano suscettibili di utilizzazione economica ed inoltre concedere dei finanziamenti sotto qualsiasi forma però che abbiano un obiettivo, cioè obiettivo di investimento per lo sviluppo economico. Questa società è sottoposta alla vigilanza del ministero della economia e delle finanze.














Le politiche di bilancio.

La politica di bilancio è una manovra che fa il governo attraverso il bilancio a seconda degli obiettivi che si prefigge, quindi è l’uso strumentale del bilancio al fine del raggiungimento dell’obiettivo o della stabilità o dello sviluppo economico. Gli obiettivi della finanza pubblica sono 3:
- la redistribuzione del reddito;
- la allocazione delle risorse;
- la stabilità e lo sviluppo economico.
Questi sono i 3 obiettivi fondamentali della finanza pubblica.
Le politiche di bilancio tendono all’ultimo obiettivo, o della stabilità o dello sviluppo.
Sono state nel tempo, proprio per raggiungere questi obiettivi, elaborate alcune teorie: alcune che mirano alla stabilità, altre che mirano allo sviluppo.

1. Teoria del pareggio. Questa teoria partiva dalla idea che il bilancio dello stato dovesse sempre chiudere in pareggio, e quindi perché si possa avere una sana economia, le entrate e le spese devono essere pari in modo da bilanciarsi perfettamente. La teoria del pareggio è una teoria dell’economia classica perché si considera lo Stato come un erogatore di servizi (difesa, giustizia, ). Lo Stato, secondo questa concezione classica, non deve interferire con i meccanismi dell’economia privata. Queste politica di bilancio è una diretta conseguenza delle teorie di Adam Smith, il concetto della mano invisibile, cioè che il mercato è governato da alcune forze auto-regolatrici che portano in equilibrio il mercato. Secondo questa teoria è nocivo sia il disavanzo perché se le spese sono superiori alle entrate lo Stato dovrà ricorrere all’indebitamento pubblico; sia l’avanza perché ciò significa che sono state indebitamente sottratte delle risorse ai privati da parte dello Stato, risorse che potevano essere impiegate dal settore privato.

2. Teoria del doppio bilancio. In questa teoria, si prevedeva la formazione di 2 tipi di bilanci: un bilancio corrente ed un bilancio in conto capitale.
Nel primo bilancio andava indicata la spesa corrente; la spesa corrente si finanzia mediante le entrate tributarie. Nel bilancio in conto capitale invece andava evidenziata la spesa in conto capitale e questa spesa in conto capitale poteva essere finanziata attraverso il ricorso al debito pubblico. Il vantaggio di questa politica di bilancio fa si che si possa avere con una certa chiarezza qual è la politica utilizzata dal governo soprattutto con riguardo agli investimenti.
Questa teoria del doppio bilancio come caratteristica fondamentale ha proprio quella di fare in modo che il governo attraverso la redazione di queste due tipologie di bilancio ci faccia sapere quali sono gli investimenti che intende fare.
Naturalmente accanto a questo aspetto positivo ne abbiamo uno negativo: cioè fare la differenza tra spese correnti e spese in conto capitale non sempre riesce facile.

3. Bilancio ciclico. In sostanza la teoria del bilancio ciclico prende in considerazione il ciclo economico. Il ciclo economico è costituito da una serie di fasi che si succedono l’una dopo l’altra, per poi tornare al punto di origine. Il problema è la durata del tempo di ogni fase. Noi non possiamo mai quantificare la durata di un intero ciclo economico, perché ogni fase del ciclo economico può avere tempi diversi. Le fasi del ciclo economico sono 4: la fase della ripresa, la fase della ascesa che culmina con il boom economico, la fase della depressione, la fase della crisi.
La fase della ripresa si caratterizza per il fatto che i fattori della produzione ( terra, lavoro, capitale e impresa, in effetti sono 3 terra, lavoro e capitale ma poi c’è l’impresa come quarto fattore aggiuntivo) cominciano a rimettersi in funzione perché si viene da una crisi. Quindi si riduce la disoccupazione come primo elemento, e cominciano a riprendersi i consumi. Questo è logico, perché se attraverso la ripresa noi abbiamo una contrazione della disoccupazione vuol dire che gli occupati aumentano, aumentando gli occupati il reddito di questi soggetti aumenta. Se aumenta la disponibilità economica di questi soggetti, aumenta conseguenzialmente la produzione perché ad un aumento della produzione corrisponde anche un lieve aumento dei consumi. Alla fase della ripresa segue la fase della ascesa. La fase della scesa si caratterizza per il fatto che i fattori della produzione sono nel pieno della loro attività tanto da arrivare al boom economico. In un periodo di boom economico sono pochissimi. Siamo nella piena occupazione; le imprese operano a pieno ritmo, aumenta il reddito dei soggetti perché aumenta la ricchezza del paese (il PIL), e aumentando la ricchezza effettiva del paese aumentano i consumi. Questa ripresa nel momento in cui c’è l’ascesa che culmina con il boom la situazione economica è nello stato migliore in cui si possa trovare. Alla fase del boom economico segue la fase della depressione, nella quale segue esattamente il contrario di quello avvenuto con la ripresa, cioè i fattori della produzione cominciano a ridursi, cominciano ad essere sottoutilizzati, aumenta la disoccupazione, si riduce il reddito e si avrà una contrazione dei consumi e della domanda. L’ultima fase è quella della crisi: la crisi si caratterizza dalla totale stagnazione dei fattori della produzione, la disoccupazione è al massimo dei livelli, i consumi sono limitati all’indispensabile. I consumi si contraggono a seguito della riduzione del reddito procapite. Quindi il cittadino che ha una disponibilità minore consuma per l’indispensabile. Secondo questa teoria dice che nel momento in cui c’è il boom economico che è caratterizzato da un allargamento della base imponibile si hanno delle maggiori entrate tributarie che devono essere utilizzate, non per essere spese nel periodo economico del boom, ma devono servire per la creazione di un fondo di conguaglio, il quale dovrà secondo questa teoria essere utilizzata nei momenti di depressione, cioè quando occorrerà stimolare l’economia. Questa teoria non ripudia il principio del pareggio, ma lo sposta temporaneamente, cioè in media un ciclo economica dura dai 4 a 5 anni.






4. Teoria della flessibilità automatica. Questa teoria della flessibilità automatica parte da un presupposto, che nella ipotesi in cui ci sono degli sfasamenti economici di lieve entità, non è necessità l’intervento dello Stato, ma basta l’utilizzo degli stabilizzatori automatici. Questi stabilizzatori automatici hanno il potere di rimettere in equilibrio l’economia, ed entrano in funzione automaticamente cioè senza l’intervento dello stato. Gli stabilizzatori automatici sono 2: drenaggio fiscale e dividendo fiscale. Sono stabilizzatori automatici diversi, ma che dovrebbero produrre lo stesso risultato cioè quello di dare allo stato un maggior gettito.
Il drenaggio fiscale è l’aumento del prelievo tributario senza che muti la normativa fiscale, quindi non vengono introdotti nuovi tributi ne aumentano le aliquote di imposte già esistenti. Allora il drenaggio fiscale si determina per effetto di 2 fattori:
- fattore economico è determinato dall’inflazione;
- fattore giuridico è determinato dalla progressività del sistema tributario.
Diverso è il dividendo fiscale. Si dice che il dividendo fiscale è un aumento del gettito.
Il dividendo fiscale si riferisce al prodotto interno lordo, cioè all’effettiva ricchezza del paese. Allora siccome il PIL non aumenta sempre ma può anche diminuire, non è vero che il dividendo fiscale porta sempre un aumento del gettito, ma è più corretto dire che il dividendo fiscale è una variazione del gettito, per cui se aumenta il PIL avremo un aumento del gettito fiscale, Se si riduce il PIL avremo un minore gettito fiscale. La differenza sostanziale tra drenaggio fiscale e dividendo fiscale si basa su un fatto che il drenaggio fiscale si basa su una ricchezza fittizia; mentre il dividendo fiscale prende in considerazione la ricchezza reale del paese.
Nel caso in cui gli squilibri economici sono di entità maggiore, l’intervento automatico non è più sufficiente e si richiede necessariamente anche l’intervento dello Stato.

5. Teoria della finanza funzionale. Questa teoria abbandona il concetto del bilancio in pareggio. Questo abbandono del concetto del bilancio in pareggio avviene in seguito alla crisi del 29, quando ci si rese conto che non era vero che il mercato da solo riusciva ad autoregolamentarsi, e quindi questa crisi del 29, ha imposto di rivedere le posizioni di alcuni studiosi. Fu keynes che cambiò il modo di vedere l’economia. Il keynes sosteneva che l’intervento dello stato fosse fondamentale, perché poteva produrre risultati vantaggiosi e quindi che il bilancio poteva essere utilizzata in funzione anticiclica, cioè attenuare le fluttuazione del sistema economico e di conseguenza aumentare la spesa pubblica in una fase di depressione. Secondo keynes, contrariamente a quanto si diceva prima, lo Stato poteva intervenire facendo spese in più nel momento della crisi, della depressione, perché questi investimenti fatti in questo periodo avrebbero comportato una spirale virtuosa, tale da consentire al sistema di riavviarsi verso l’occupazione, questo perché in sostanza si diceva che l’aumento della spesa corrisponde ad un aumento della domanda aggregata e di conseguenza i fattori della economia ricominciano a prendere vigore.
Questo vuol dire che lo stato deve avere una disponibilità di ricchezza maggiore e quindi che ci sia anche una propensione marginale al consumo, perché nel momento in cui c’è una propensione arginale al consumo la produzione viene stimolata.


L’UNIONE EUROPEA E LA MONETA UNICA

A partire dagli anni 50 sorgono delle organizzazioni internazionali. Tre sono le organizzazioni internazionali che interessano: la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio istituita nel 1951 sciolta poi nel 2002), CEE (comunità economica europea oggi si chiama CE), ed infine EURATOM (comunità della energia atomica che è stata istituita con il trattato di Roma del 1957). Tra le organizzazioni internazionali la più importante è la CEE. Attraverso la istituzione di questa si segnò un momento fondamentale nel processo di integrazione europea. Questa organizzazione aveva un obiettivo principale: quello di creare un mercato unico comune riguardante tutti i cambi della attività economica. Comunità vuol dire unione internazionale di stati. Questa unione dovrà essere irreversibile. Un altro punto fondamentale è rilevato all’art 6. si dice che gli stati membri hanno l’obbligo di coordinare le rispettive politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel trattato. Quando allora uno stato entra a far parte della comunità europea deve coordinare la propria politica economica, per il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi stabiliti nel trattato. Il coordinamento deve avvenire in collegamento con tutti gli organi comunitari. Il consiglio ha il potere di impartire tutte le direttive di coordinamento. Il coordinamento segna il limite oltre il quale la comunità non può andare.
È chiaro che non ci può essere una politica economica identica a tutti i paesi della comunità. Coordinamento vuol dire che gli stati devono raggiungere gli obiettivi indicati dal trattato. Ogni stato è libero di raggiungere quegli obiettivi previsti dal trattato nella maniera che ritiene più opportuna. Un altro punto fondamentale indicato nell’art 6 è quello relativo al fatto che gli organi della comunità hanno l’obbligo di sorvegliare che la stabilità non sia compromessa. Quindi gli stati membri devono attuino una politica economica idonea a garantire un equilibrio della bilancia dei pagamenti e la stabilità della moneta. L’obiettivo finale della comunità europea era quello di creare una moneta unica per tutti i paesi della comunità europea. L’art 2 del trattato CEE richiama la istituzione di un mercato unico. Il mercato unico e la moneta unica va intesa come un mezzo per la libera circolazione dei beni, della moneta, e non va inteso come elemento a se stante. Attraverso la creazione della moneta unica si raggiunge l’obiettivo fondamentale che la comunità europea si pone cioè effettuare qualunque tipo di transazione. Il secondo obiettivo dell’art 2 è quello di un graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri. Sono questi 2 obiettivi che portano allo sviluppo armonioso di tutte le attività economiche che si svolgono nella comunità europea. Conseguenza logica della creazione di un mercato unico era quella che comportava necessariamente la liberalizzazione della circolazione delle merci dei servizi dei capitali e delle persone. Si stabilì che la unione doganale dovesse essere realizzata in 3 tappe di 4 anni ciascuna al fine di consentire a tutti i paesi membri di adeguarsi in maniera progressiva a queste nuove esigenza. Il termine entro il quale si doveva realizzare questa unione doganale era il 1968. Questo obiettivo è stato raggiunto con un anno di anticipo. Raggiunta la unione doganale gli stati membri iniziarono ad organizzarsi per porre in essere nuove azioni nell’ambito ad es. della politica agricola, nell’ambito della cooperazione monetaria e nel frattempo l’ingresso di altri stati nella comunità europea. Nel 1987 ritroviamo l’Atto unico europeo che aveva la funzione della realizzazione entro il 92 di un mercato unico, di uno spazio senza frontiere, e in questo spazio era assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali. Alla fine arriviamo al trattato di Maastricht del 92, fino a quando si è arrivati a realizzare la moneta unica.

Bilancio della comunità europea art. 269 trattato CE.

Il bilancio della CE è finanziato per intero da risorse proprie, che sono:
prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli;
dazi doganali;
proventi della imposta sul valore aggiunto.
risorsa prodotto nazionale lordo, questa è una quota aggiuntiva che avremo nella ipotesi in cui le risorse proprie derivanti dai prelievi riscossi dall’importazione dei prodotti agricoli, dai dazi doganali e dall’iva non sia sufficiente a garantire il mantenimento della CE.

Queste somme non vengono riscosse direttamente dalle istituzioni comunitaria, ma rimane una prerogativa degli stati membri, i quali riscuotono queste somme ( dei dazi, dei prelievi sulle importazioni, dell’iva) per poi versarle alla comunità europea.
Per questa attività di incasso e di versamento alla CE, la stessa ce riconosce allo stato che versa una somma pari al 25%.

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO
I principi del bilancio comunitario sono:
Unità e veridicità del bilancio: ciò significa che tutte le voci di entrate e di spesa devono passare attraverso questo documento.
Annuale: il bilancio CE deve essere redatto ogni anno.
Universalità: cioè l’insieme delle entrate deve coprire l’insieme degli stanziamenti di pagamento (Spese).
Specializzazione: cioè gli stanziamenti di bilancio ( parliamo della spesa) devono essere specificati per titoli e per capitoli
Sana gestione finanziaria: cioè gli stanziamenti che fa la comunità europea devono essere utilizzati secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Pubblicità e trasparenza: il bilancio deve essere redatto in maniera leggibile e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

APPROVAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Dobbiamo prima fare una distinzione delle spese in:
Spese obbligatorie sono quelle che l’autorità competente è tenuta ad iscrivere in bilancio per far si che la comunità rispetti i propri impegni, impegni derivanti dal trattato. Su queste spese spetta al consiglio pronunciarsi
Spese non obbligatorie sono tutte le altre. Sulle spese non obbligatorie è il parlamento europeo a avere maggiori responsabilità.

La procedura di approvazione del bilancio si articola in due fasi: non è necessariamente possibile che si realizzano entrambi, perché può accadere che la seconda fase non si attivi.

1° Fase
Il progetto di bilancio viene definito dal consiglio su una elaborazione fatta dalla commissione. La commissione elabora il progetto di bilancio che a sua volta verrà definito dal consiglio. Entro il 5 di ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il consiglio con una deliberazione a maggioranza qualificata, trasmette questo progetto di bilancio al parlamento europeo. Il parlamento ha 3 possibilità:
a. può approvare il bilancio così come è, cioè senza apportare emendamenti, senza proporre una modificazione. Se così accade il bilancio viene immediatamente adottato.
b. Può il parlamento deliberando a maggioranza apportare emendamenti al progetto di bilancio, però può farlo con riguardo alle spese non obbligatorie. Può farlo deliberando a maggioranza dei suoi membri.
Se il parlamento volesse sempre in questa fase modificare le spese obbligatorie occorre la maggioranza assoluta del parlamento.
c. La terza ipotesi è relativa al fatto che il parlamento respinga in toto il relativo progetto.

2° Fase
La seconda fase si articola nel momento in cui il parlamento ha fatto degli emendamenti. Occorre allora una seconda lettura del consiglio, perché il parlamento rinvia al consiglio il bilancio con gli eventuali emendamenti che propone. A sua volta il consiglio entro 15 giorni dalla data di ricevimento del bilancio decide sugli emendamenti o sulle diverse correzioni che il parlamento propone. Se le proposte di modifica fatte dal parlamento non implica un aumento delle spese, allora queste modifiche si intendono approvate dal consiglio. Se invece le modifiche e gli emendamenti apportati dal parlamento implicano un aumento dell’importo globale della spesa occorre una deliberazione esplicita a maggioranza qualificata da parte del consiglio perché queste modifiche vengano approvate.
A questo punto il bilancio può essere: APPROVATO, RESPOINTO, EMENDATO.
Approvato il bilancio spetta al Presidente del Parlamento Europeo dichiarare che il bilancio sia stato adottato e da quel momento on poi diventa operativo.